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Ordinanza

Ordinanza n. 4253/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 101 del 31 gennaio 2024, resa inter partes, concernente un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria.

Giustizia amministrativa202406139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva dichiarato inammissibili per difetto di interesse il ricorso e i motivi aggiunti contro atti di sanatoria edilizia e paesaggistica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente in primo grado aveva impugnato la presa d'atto ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001, l'accertamento di compatibilità paesaggistica, il referto del servizio comunale, il parere della Soprintendenza, successivi atti paesaggistici e, infine, il permesso di costruire in sanatoria relativo a opere realizzate dalla società proprietaria dell'immobile. Deduceva che gli interventi, considerati dall'amministrazione come ristrutturazione edilizia e opere di mitigazione, costituissero invece una nuova costruzione e opere di consolidamento strutturale; lamentava inoltre la violazione della disciplina paesaggistica, degli artt. 3, 27 e 36 d.P.R. 380/2001, della variante n. 100 e della tavola normativa del PRGC di Torino, nonché degli artt. 3, 9 e 10 l. 241/1990, prospettando carenza di istruttoria e motivazione e omessa considerazione di fatti rilevanti. Il TAR aveva ritenuto insufficiente la sola vicinitas e non provato uno specifico pregiudizio derivante dalle opere. In appello, il ricorrente ha contestato tale statuizione processuale, sostenendo che la distanza minima di nove metri tra costruzioni e confini, prevista dal PRGC e integrativa della disciplina civilistica, tutelasse una posizione qualificabile come diritto soggettivo del proprietario frontista. Ha inoltre richiamato precedenti giudizi civili favorevoli relativi alla violazione delle distanze e alla demolizione, nonché il disturbo derivante dall'uso sportivo dell'area, riproponendo i motivi di merito. Il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una specifica questione concernente l'applicabilità del prospective overruling nella vicenda, con riflessi sull'utilizzazione, da parte del TAR, del principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 22/2021.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso né sull'ammissibilità dell'appello e del ricorso di primo grado, né sul merito delle censure edilizie e paesaggistiche. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate all'unica questione dell'applicabilità del prospective overruling nella fattispecie, in relazione al principio dell'Adunanza plenaria n. 22/2021 richiamato dal TAR. Ha rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2026, riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l’art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie su tale questione; la disposizione è stata utilizzata per instaurare il contraddittorio sul prospective overruling.

  • art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001

    presa d’atto ai sensi dell’art. 37, comma 4, DPR n. 380/01

    È richiamato quale base dell'atto comunale oggetto di impugnazione; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione sostanziale.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    Violazione di legge con riferimento all’art. 3 del d.P.R. 380/01

    La controversia di merito concerneva la qualificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia anziché nuova costruzione; nessuna decisione è stata ancora assunta.

  • artt. 27 e 36 d.P.R. 380/2001

    Violazione ed errata applicazione degli artt. 36 e 27 del d.P.R. n. 380/01

    Sono stati invocati con riguardo ai presupposti della sanatoria e ai poteri repressivi edilizi, ma l'ordinanza non decide tali questioni.

  • artt. 136, 142, 146 e 181 d.lgs. 42/2004

    Violazione di legge con riferimento agli artt. 136, 142, 146 e 181 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42

    Sono stati dedotti vizi relativi alla tutela paesaggistica e alla compatibilità paesaggistica; la loro fondatezza resta impregiudicata.

  • artt. 3, 9 e 10 l. 241/1990

    Violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    Sono stati richiamati in relazione a motivazione, partecipazione e coinvolgimento degli interessi; l'ordinanza non formula una statuizione su tali profili.

  • artt. 100 c.p.c. e 39 c.p.a.

    Error in iudicando per violazione ed errata applicazione di legge con riferimento agli artt. 100 c.p.c. e 39 c.p.a.

    Sono stati invocati contro la declaratoria di difetto di interesse a ricorrere pronunciata dal TAR; la questione resta da decidere.

  • art. 871 e seguenti c.c.

    Violazione di legge con riferimento all’art. 871 e segg. cod.civ.

    Sono richiamati dall'appellante in relazione alla disciplina delle distanze tra costruzioni e alla tutela del proprietario frontista; nessuna valutazione definitiva è stata resa.

  • Adunanza plenaria n. 22/2021

    sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 22/2021

    Il TAR l'ha richiamata per affermare che la vicinitas non sarebbe sufficiente senza la prova di un interesse attuale e concreto ulteriore; il Consiglio di Stato ha disposto il contraddittorio sulla possibile applicazione, nella fattispecie, del prospective overruling collegato a tale pronuncia.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva dopo il passaggio in decisione una questione decisiva non adeguatamente discussa dalle parti, deve instaurare su di essa il contraddittorio assegnando un termine per memorie, prima di definire il giudizio.
  • La questione dell'applicabilità del prospective overruling a un mutamento giurisprudenziale incidente sulle condizioni dell'azione può richiedere una specifica interlocuzione processuale prima di decidere l'ammissibilità del ricorso.
  • La valutazione dell'interesse a ricorrere del proprietario frontista contro titoli edilizi e paesaggistici resta distinta dalla mera vicinitas e deve essere compiuta considerando, in concreto, il pregiudizio allegato e provato, nonché gli eventuali effetti di precedenti decisioni civili; nell'ordinanza tale valutazione è stata lasciata impregiudicata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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