Sentenza n. 80/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 609/2023 in data 10 ottobre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 609/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 609/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente, o altro equipollente, per quattro anni scolastici, nella misura di euro 500,00 annui, ed era stata condannata l’Amministrazione a mettere a sua disposizione quanto dovuto. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione e il suo passaggio in giudicato, documentato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza, alla luce del giudicato civile documentato, dell’omesso adempimento non contestato e dell’avvenuta scadenza del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, disponendo che intervenga entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza in presenza dell’inadempimento dell’amministrazione a un obbligo derivante da una pronuncia giurisdizionale esecutiva o passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Stabilisce il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine decorso nel caso concreto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione rimanga inadempiente agli obblighi conformativi o satisfattivi derivanti dalla pronuncia.
- Ai fini dell’accoglimento dell’azione di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente documenti l’esistenza e il passaggio in giudicato della decisione, il contenuto dell’obbligo posto a carico dell’amministrazione e l’omesso adempimento; la mancata costituzione dell’amministrazione impedisce di ritenere contestato l’inadempimento allegato.
- Per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione di ottemperanza può essere esercitata una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento all’amministrazione presso un domicilio digitale idoneo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta del ricorrente.
- Quando l’incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l’attività commissariale, salvo diversa previsione non risultante dalla decisione.
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