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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa concessione di sospensiva del provvedimento del 2 ottobre 2023 della Dirigente Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione Territorio e Sostenibilità della Provincia di Pavia notificato da SUAP di Broni il 3 ottobre 2023 con oggetto “Società Terre d'Oltrepò S.C.A.P.A., C.F. 02270380187, con sede legale in Casteggio, Via Torino 96 e unità operativa in Broni, Via San Saluto, 81 (PV) – Revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 35/2015 PG 47150 del 13/07/2015”.

Giustizia amministrativa202302323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 35/2015

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento provinciale di revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativo alla propria unità operativa. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di ricorso dedotti, né sviluppa censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il giudice ha rilevato la necessità di acquisire un aggiornamento sulla vicenda e, soprattutto, di verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione nel merito, invitandola a comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e a indicare l'eventuale necessità di attività istruttoria.

La decisione

Il TAR non decide né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Dispone incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permane l'interesse alla decisione e deve aggiornare la situazione di fatto e di diritto, segnalando eventuali sopravvenienze e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. La Provincia deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR avverte espressamente che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., fino alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione definitiva è assunta e non è adottata una misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione del comportamento processuale della parte ai fini della verifica dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte, dopo l'invito a dichiarare la permanenza dell'interesse, può consentire la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo inviti la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione relativa alla controversia, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata, alla luce del comportamento processuale complessivo, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia amministrativa non ancora definita, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie aggiornate sia a carico del ricorrente, quanto alla permanenza dell'interesse e alle sopravvenienze, sia a carico dell'amministrazione, quanto ai chiarimenti documentati sui fatti e al deposito degli atti impugnati e dei relativi documenti.
  • L'ordinanza che dispone gli incombenti istruttori finalizzati a verificare la permanenza dell'interesse non definisce il ricorso nel merito e non comporta, di per sé, né l'accoglimento né il rigetto della domanda di annullamento o della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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