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Ordinanza

Ordinanza n. 1989/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento privativo del titolo di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità della valutazione posta a fondamento del diniego o della perdita del titolo di soggiorno, contestando l'applicazione di un parametro più restrittivo di quello previsto dalla legge. Secondo l'appellante, la rilevanza dell'impossibilità del datore di lavoro avrebbe dovuto essere valutata in rapporto alla non imputabilità della situazione al lavoratore, mentre l'ordinanza del TAR avrebbe valorizzato l'esistenza di una vera e propria impossibilità oggettiva del datore di lavoro. Sul piano cautelare, l'appellante ha prospettato il rischio concreto di espulsione, l'impossibilità di svolgere attività lavorativa e il conseguente pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Toscana, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il provvedimento contestato priva l'appellante, regolarmente entrato in Italia, di ogni titolo di soggiorno, esponendolo a un concreto rischio di espulsione e impedendogli l'attività lavorativa, con pregiudizio grave e irreparabile. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato, in una prima delibazione, che l'ordinanza impugnata pare avere introdotto un parametro più restrittivo rispetto alla legge, sostituendo il requisito della non imputabilità al lavoratore con quello dell'impossibilità oggettiva del datore di lavoro. In sede di bilanciamento cautelare, il rischio di espulsione e la compromissione irreversibile della posizione dell'appellante sono stati ritenuti prevalenti sull'interesse pubblico richiamato dal TAR. È stata inoltre riconosciuta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate. Il Consiglio di Stato ha ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il rischio concreto di espulsione e l'impossibilità di svolgere attività lavorativa integrano un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora del cittadino straniero privato di ogni titolo di soggiorno.
  • Nella valutazione della posizione del lavoratore straniero, non può essere sostituito il requisito legislativo della non imputabilità al lavoratore con un requisito più restrittivo consistente nell'impossibilità oggettiva del datore di lavoro.
  • Quando il provvedimento amministrativo espone il cittadino straniero al rischio di espulsione e compromette irreversibilmente la sua posizione lavorativa e di soggiorno, tali interessi possono prevalere, nella fase cautelare, sull'interesse pubblico genericamente richiamato dall'amministrazione o dal giudice di primo grado.
  • L'appello cautelare può essere accolto quando, a una prima delibazione, l'ordinanza del TAR abbia applicato alla controversia un parametro più restrittivo rispetto a quello previsto dalla legge e sussista un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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