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Sentenza

Sentenza n. 1811/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. -OMISSIS- del 16/12/2022 recante "sospensione per la durata di giorni 3 (tre), dell'attività di somministrazione alimenti e bevande" a partire dal settimo giorno dalla notificazione; -della nota prot. -OMISSIS- di notificazione; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Giustizia amministrativa202216269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione per tre giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per recidiva nell'occupazione abusiva di suolo pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha disposto la sospensione per tre giorni dell'attività di somministrazione, deducendo: 1) violazione dell'art. 6 della legge n. 77/1997, dell'art. 23 della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2021 e degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, per essere stata applicata direttamente la sospensione senza previa diffida e senza adeguato contraddittorio, oltre che per la mancata motivazione della durata massima di tre giorni; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della deliberazione n. 21/2021, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, poiché, ai fini della recidiva, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina più favorevole dell'art. 14 della deliberazione n. 91/2019, anziché quella dell'art. 24 della deliberazione n. 21/2021. Dagli accertamenti emergeva che nel 2020 la società aveva occupato abusivamente una superficie ulteriore di 35,11 mq rispetto a quella autorizzata e che nel febbraio 2022 aveva reiterato la violazione, occupando abusivamente ulteriori 5,33 mq e non ottemperando all'ordine di ripristino.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo preliminarmente procedibile l'esame nel merito ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., poiché la società aveva dichiarato ritualmente di mantenere l'interesse alla decisione ai fini risarcitori, anche se la sospensione era ormai esaurita. Nel merito, il giudice ha ritenuto integrata la recidiva, poiché la medesima violazione era stata commessa nell'arco di due anni, secondo la definizione dell'art. 74, lett. m), della legge regionale n. 22/2019, applicabile ratione temporis ai fatti del 2020 e del 2022. La censura relativa alla previa diffida è stata respinta: il precedente provvedimento dirigenziale, adottato dopo il primo sopralluogo, aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e aveva espressamente avvertito che ulteriori verbali nel biennio avrebbero potuto determinare la sospensione dell'attività, precisando altresì che l'atto valeva quale diffida ai sensi dell'art. 23, comma 5, della deliberazione n. 21/2021. È stata respinta anche la doglianza sulla durata della sospensione: mentre l'art. 6 della legge n. 77/1997 consente una durata non superiore a tre giorni, l'art. 23, comma 5, della deliberazione n. 21/2021 predetermina rigidamente in tre giorni la sospensione in caso di recidiva, senza lasciare all'amministrazione margini di graduazione o discrezionalità. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

    L'accertamento dell'illegittimità dell'atto può essere pronunciato, in luogo dell'annullamento non più utile, quando il ricorrente dichiari di mantenere l'interesse ai fini risarcitori.

  • art. 6 legge n. 77/1997

    In caso di recidiva (…) nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale (...) dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

    In caso di recidiva nell'occupazione abusiva di suolo pubblico, la sospensione dell'attività di somministrazione deve essere preceduta da diffida e non può superare tre giorni.

  • art. 23, comma 5, deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2021

    in caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

    La disposizione regolamentare prevede, in caso di recidiva, la sospensione dell'attività per tre giorni, con durata rigidamente predeterminata e senza margini di graduazione.

  • art. 74, lett. m), legge regionale n. 22/2019

    reiterazione, la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981

    La reiterazione, rilevante ai fini della recidiva, ricorre quando la medesima violazione è commessa entro due anni, anche se la precedente sanzione è stata pagata in misura ridotta.

  • artt. 7 e seguenti legge n. 241/1990

    La censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative è stata ritenuta infondata, poiché il precedente provvedimento conteneva la diffida e l'avvertimento relativo alla sospensione in caso di reiterazione.

  • art. 23, comma 5, deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2021, in continuità con art. 14 deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 91/2019

    La disciplina regolamentare vigente al momento della reiterazione si applica alla sospensione e stabilisce la durata fissa di tre giorni.

  • art. 73 c.p.a.

    La dichiarazione dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori deve essere resa nelle forme e nei termini previsti per le memorie conclusionali.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento dell'illegittimità previsto dall'art. 34, comma 3, c.p.a., quando l'annullamento dell'atto non è più utile, è sufficiente una dichiarazione rituale dell'interesse a fini risarcitori; non è necessario specificare in quel giudizio i presupposti della futura domanda risarcitoria né averla già proposta.
  • La recidiva nell'occupazione abusiva di suolo pubblico può essere integrata dalla commissione della medesima violazione entro due anni, anche quando la precedente sanzione sia stata pagata in misura ridotta, secondo la definizione legislativa regionale di reiterazione.
  • La previa diffida richiesta per la sospensione dell'attività in caso di recidiva può risultare da un precedente provvedimento amministrativo che, oltre a ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, avverta espressamente che una nuova violazione nel biennio comporterà la possibile sospensione dell'attività e qualifichi l'atto come diffida.
  • Quando un regolamento comunale stabilisce rigidamente in tre giorni la durata della sospensione per recidiva nell'occupazione abusiva di suolo pubblico, l'amministrazione non dispone di discrezionalità nel graduare la durata della misura, sicché non è necessaria una motivazione specifica sulla scelta tra uno, due o tre giorni.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneRegolamenti e atti amministrativi generaliInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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