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Sentenza

Sentenza n. 463/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 2.12.2024, n. 251.

Giustizia amministrativa202600131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 2 dicembre 2024, n. 251, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 2 dicembre 2024, n. 251, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'ulteriore ipotesi di inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione

    La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto, oltre all'attribuzione della carta del docente, interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    L'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere al giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue una sentenza di condanna al compimento di una prestazione entro il termine dilatorio previsto dalla legge, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni sostanziali dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio per l'adempimento comprovano l'inottemperanza e giustificano l'accoglimento della domanda esecutiva.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione qualora persista l'inadempimento oltre il termine assegnato.
  • Su richiesta della parte e in presenza dei relativi presupposti, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, stabilendo il dies a quo e il dies ad quem in relazione all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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