Sentenza del 28/06/2016 n. 13312 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha proposto due motivi, esaminati congiuntamente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Contestava che la qualificazione dell’immobile come abitazione di lusso potesse fondarsi sulla destinazione urbanistica della zona a «ville con giardino» vigente al momento dell’acquisto, poiché tale previsione era successiva alla costruzione dell’edificio. Sosteneva che si dovesse fare riferimento alla disciplina urbanistica e alle caratteristiche dell’immobile esistenti al tempo della costruzione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio. Ha confermato la decisione d’appello, che aveva riformato quella favorevole alla contribuente: per verificare la spettanza dell’agevolazione prima casa rileva la nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell’acquisto, non al momento della costruzione. In base al D.M. 2 agosto 1969, la collocazione in una zona urbanistica destinata a «ville con giardino» è di per sé indice sufficiente di lusso, senza necessità di accertare le caratteristiche costruttive intrinseche; è quindi irrilevante che la destinazione urbanistica sia intervenuta dopo la costruzione ma prima dell’acquisto. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda e i contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 1
In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, l'immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a "ville con giardino" deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi del D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 1, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all'edificio qualificato come "villa", bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sè, a qualificare l'immobile come "di lusso".
La destinazione urbanistica della zona a ville con giardino costituisce, da sola, un criterio sufficiente per qualificare l’immobile come abitazione di lusso ai fini dell’agevolazione, senza dover dimostrare caratteristiche di lusso proprie dell’edificio.
D.M. 2 agosto 1969, art. 10
L'art. 10 del citato D.M. (2 agosto 1969), secondo cui "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961", non ha una funzione di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di "abitazioni non di lusso", ma è volta a regolare, in via transitoria, l'unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione all'entrata in vigore del decreto, o costruite successivamente, ma "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore", in quanto, solo tali costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti.
La disposizione ha natura transitoria e riguarda le costruzioni e le licenze rientranti nella specifica situazione esistente all’entrata in vigore del decreto; non introduce due definizioni permanenti di abitazione non di lusso né impone, per gli acquisti successivi, di applicare la disciplina vigente al momento della costruzione.
Massime di principio
- Per stabilire se un immobile possieda i requisiti per l’agevolazione prima casa, occorre applicare la nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell’acquisto, non quella vigente al momento della costruzione.
- Se al momento dell’acquisto l’immobile ricade in una zona che lo strumento urbanistico destina a ville con giardino, tale collocazione può qualificare l’abitazione come di lusso anche quando la destinazione sia successiva alla costruzione; non è necessario provare ulteriori caratteristiche costruttive di lusso.
- L’eventuale norma transitoria riferita a licenze anteriori all’entrata in vigore del D.M. 2 agosto 1969 non determina una regola generale secondo cui la qualificazione dell’immobile debba sempre essere valutata alla data della costruzione.
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