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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25284/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Due soggetti hanno proposto ricorso congiunto ex art. 391-bis c.p.c. per ottenere la correzione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione, assumendo che fosse stato erroneamente dichiarato l'inammissibilità dei controricorsi per mancata notificazione, a causa di una svista sulla data di notifica del ricorso presupposto. Secondo gli istanti, la data corretta era successiva all'entrata in vigore della disciplina processuale riformata, che non richiede più la notifica del controricorso alla controparte ma solo il suo deposito; da ciò deriverebbe anche l'errore nel mancato regolamento delle spese. La controparte ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza, sostenendo che non si trattasse di un mero errore materiale ma di una richiesta che implicava una nuova valutazione del contenuto dei controricorsi e, in sostanza, una revocazione; ha inoltre dedotto la mancanza di procura speciale per tale fase. La Corte ha esaminato preliminarmente il tema della procura, affermando il principio per cui la procura rilasciata nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per il procedimento di correzione di errore materiale, poiché esso è un mero incidente del medesimo giudizio. Tuttavia ha poi ritenuto che il ricorso non mirasse alla correzione di un errore materiale, bensì a censurare una svista percettiva sulla data di notifica e sulla disciplina processuale applicabile, con conseguente sostanziale richiesta di revocazione; in tale diversa prospettiva, sarebbe comunque necessaria una specifica procura speciale, che nel caso mancava.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere la rettifica di una svista percettiva del giudice incidente sulla valutazione della notificazione e sulla legge processuale applicabile, perché una simile domanda esula dall'errore materiale e si risolve in una richiesta sostanzialmente revocatoria. Ha inoltre affermato che, se il ricorso viene riqualificato come revocazione, è necessaria una procura speciale per la nuova fase, non risultando nel caso conferita. Quanto alle spese, ha precisato che nel procedimento di correzione di errore materiale non è configurabile soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché nulla è stato disposto sulle spese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio di correzione è utilizzabile solo per errori materiali; non può essere impiegato per rimettere in discussione una valutazione percettiva del giudice o per ottenere una sostanziale revocazione della decisione.

  • art. 370 c.p.c.

    La disciplina processuale riformata non prevede più la notifica del controricorso alla controparte, ma solo il deposito; la questione è richiamata dagli istanti per sostenere l'erroneità dell'inammissibilità dichiarata nella precedente ordinanza.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione di errore materiale non è configurabile una situazione di soccombenza, neppure se la parte non richiedente si oppone all'istanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. è un mero incidente del giudizio già definito e serve solo ad adeguare l'espressione grafica del provvedimento alla volontà già manifestata dal giudice.
  • Non è ammissibile utilizzare la correzione per contestare una svista percettiva del giudice su circostanze rilevanti ai fini della decisione, quando ciò comporti la riconsiderazione del contenuto della pronuncia o della disciplina processuale applicata.
  • Se l'istanza di correzione è in realtà diretta a ottenere una nuova decisione sul punto, essa va riqualificata come impugnazione sostanzialmente revocatoria, con conseguente applicazione dei relativi requisiti formali, inclusa la procura speciale.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non si configura una soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in presenza di contraddittorio e opposizione della parte non richiedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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