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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00845/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP. I motivi di ricorso dedotti erano: i) violazione di legge e vizi di motivazione circa l'apprezzamento della gravità indiziaria per le ipotesi contestate (concorso in usura aggravata ed estorsione aggravata, entrambe con aggravante 'mafiosa'); ii) violazione di legge e vizi di motivazione sulla ritenuta gravità delle aggravanti ad effetto speciale (metodo mafioso e finalità di agevolazione mafiosa); iii) dedotta errata valenza della presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p., in relazione alle aggravanti contestate; iiii) violazione di legge e vizi di motivazione per non aver valutato gli elementi emersi nell'interrogatorio di garanzia.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia presentata dal difensore il 7 dicembre 2025 (art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p.). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la rinuncia all'impugnazione è atto formale, irrevocabile e recettizio che impedisce la valutazione del merito. Sono ritenuti soddisfatti i requisiti formali della rinuncia; di conseguenza il ricorso non è stato esaminato nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende (per l'assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità). È stato inoltre disposto che il direttore dell'istituto penitenziario comunichi al ristretto il testo della sentenza e sono stati ordinati gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello al Tribunale per il riesame delle misure coercitive; citata per ricostruire il percorso impugnatorio (appello ex art. 310) che il ricorrente aveva proposto contro l'ordinanza del GIP.

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Riferimento alla presunzione di pericolosità e alla sua valenza in presenza di aggravanti: il ricorrente sosteneva che la presunzione non poteva essere applicata per le aggravanti 'mafiose' senza adeguata motivazione, valutazione che però non è stata esaminata per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle forme e ai termini della rinuncia: la Corte ha ritenuto che la rinuncia fosse stata formulata nelle forme richieste dall'art. 589, garantendo la provenienza dall'interessato e la ricezione dell'atto.

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d

    Disposizione applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando interviene la rinuncia all'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi di questa norma.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sugli adempimenti di cancelleria; la Corte ha mandate alla cancelleria gli adempimenti previsti da questa disposizione dopo la decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è atto formale, irrevocabile e recettizio: se proposta nelle forme previste, rende inammissibile il ricorso e impedisce l'esame del merito.
  • La validità della rinuncia dipende dal rispetto delle forme e della tempestività previste dall'art. 589 c.p.p.; l'organo giudicante verifica i requisiti formali prima di procedere alla declaratoria di inammissibilità.
  • La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal difensore, se non adeguatamente motivata o documentata, non impedisce di regolare conseguenze economiche (spese processuali e ammenda) a carico del rinunciante quando ricorra colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Se la rinuncia è efficace, le questioni di merito (es. valutazione della gravità indiziaria o delle aggravanti) non vengono esaminate: per ottenere un controllo sulle misure cautelari è quindi necessario non rinunciare o motivare la rinuncia con provvedimenti sopravvenuti che giustifichino la perdita di interesse.
  • In caso di detenuti, la comunicazione della decisione al ristretto è prevista e il direttore dell'istituto è onerato di informarlo formalmente del contenuto della sentenza.

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