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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23586/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, su accordo delle parti, aveva applicato la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 9.000,00 di multa per reati in materia di stupefacenti e di armi. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della diminuzione prevista dall'art. 62-bis c.p. e del minimo della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento: la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena non rientra tra i motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione ai vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La richiesta di diminuzione di pena per attenuanti generiche non è deducibile, in questo tipo di ricorso, come motivo ammissibile contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'impugnazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammessa solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto, dal 3 agosto 2017, il limite ai motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sono ammissibili soltanto i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
  • Le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche o alla quantificazione della pena, quando non si traducano in denuncia di illegalità della pena, non sono deducibili contro la sentenza di patteggiamento.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Per la declaratoria di inammissibilità nei casi previsti, la Corte può procedere senza formalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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