Cassazione Penale, Sentenza n. 3885/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 08/08/2024 che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P.; il ricorrente contestava: (1) l'attribuzione di un ruolo apicale nel gruppo "Stazione" della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, deducendo carenza probatoria e mancata indicazione di elementi concreti (anche di collaborazione di pentiti) per dimostrare supremazia rispetto agli altri sodali; (2) la qualificazione come estorsione (capo 20) ai danni di Buttafuoco), anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo che si sarebbe trattato di un rapporto creditizio e di un intervento del ricorrente come terzo senza minacce o violenze.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: in ordine al ruolo apicale, la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenga una motivazione esaustiva e dettagliata, valorizzando elementi captativi e intercettazioni (direttive impartite dal ricorrente, messaggi contenenti nomi e cifre degli "stipendi" pagati agli affiliati, riferimento a un "Libro mastro" custodito dal padre, rendiconti sulle somme estorte, direttive date anche dal carcere) e risultanze di osservazione/controllo sul territorio che evidenziano gestione delle estorsioni e attività di spaccio (inclusa cessione di 50 g di cocaina con sequestro a carico dell'acquirente). Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto sussistente l'estorsione sulla base di minacce esplicite intercettate (minacce di maltrattamenti e di morte) e del contesto mafioso che esclude la possibilità di ricorrere legittimamente al giudice; le dichiarazioni della persona offesa, lette nel loro contesto, non escludono la natura minacciosa e coartativa della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la detenzione in carcere comporta gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma sulla associazione mafiosa è stata interpretata nel senso che il ruolo apicale può risultare anche da incarichi direttivi/risolutivi e da comportamenti gestori riconoscibili (direttive, gestione estorsioni, ripartizione proventi), non necessariamente dal mero riconoscimento formale di "capo"; le intercettazioni e la documentazione di gestione (es. rendiconti, "Libro mastro") possono costituire indizi gravi di partecipazione apicale.
art. 73 D.P.R. 309/90 (commi 1 e 6)
Rilevata la rilevanza penale della cessione di sostanze stupefacenti (nel caso, cessione di 50 g di cocaina) sulla base di risultanze di osservazione e sequestro; l'episodio di spaccio è stato inserito nel compendio indiziario a sostegno del quadro criminoso complessivo.
art. 393 c.p.
La Corte distingue l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dall'estorsione: l'art. 393 tutela l'interesse pubblico all'esercizio esclusivo della giurisdizione, applicabile quando il soggetto che vanta un diritto poteva ricorrere al giudice; tuttavia, la presenza di minacce gravi e il contesto mafioso escludono che la condotta possa essere qualificata come mera esercitazione di una pretesa creditizia e la riconducono all'estorsione.
art. 273 c.p.p.
Richiamato il principio che la Corte di Cassazione, nel giudizio cautelare, può rilevare l'insussistenza dei gravi indizi solo se ciò si traduce in violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione piena del merito o della attendibilità delle fonti probatorie.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Previsione procedurale connessa alla detenzione in carcere: obblighi di comunicazione/adempimenti da eseguire in presenza della custodia cautelare, richiamata dalla Corte in sede di statuizione sulla misura custodiale.
Massime di principio
- In sede di impugnazione dell'ordinanza cautelare in Cassazione la valutazione del giudice di merito sulle prove (intercettazioni, osservazioni, sequestri) è sindacabile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; una diversa valutazione fattuale del materiale probatorio non è sufficiente.
- Per il riconoscimento di un ruolo apicale in associazione mafiosa non è necessario provare un titolo formale di "capo": bastano comportamenti organizzativi e direttivi, la gestione delle attività illecite, la ripartizione dei proventi e la riconoscibilità esterna ed interna del rapporto di supremazia.
- In presenza di un contesto mafioso, minacce esplicite e la finalità di destinare somme ai detenuti o all'organizzazione fanno propendere per la qualificazione come estorsione anche se formalmente sussiste un debito: il ricorso all'idea di un 'preteso diritto' e alla possibilità di rivolgersi al giudice viene escluso dal contesto coartativo.
- Intercettazioni e comunicazioni (anche messaggi a se stessi contenenti rendiconti) possono avere elevato valore indiziario se inserite in un quadro probatorio coerente e omogeneo; la difesa deve specificare quali passaggi motivazionali contestare e dimostrare la manifesta illogicità per ottenere successo in Cassazione.
- La qualificazione giuridica della condotta (es. estorsione vs esercizio arbitrario di pretese) si basa sulla combinazione fra elementi oggettivi (minacce, uso della forza, contesto criminale) e la possibilità effettiva di ricorrere alle vie legali; l'assenza di una dichiarazione di terzi (es. pentiti) non esclude di per sé la ricostruzione probatoria fondata su captazioni e osservazioni.
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