Sentenza n. 3448/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3200 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3200/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 10 luglio 2025 e passata in giudicato il 14 gennaio 2026. La sentenza aveva accertato il diritto alla carta docente per complessivi 1.000 euro e condannato l'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, con interessi o rivalutazione secondo legge. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento ministeriale e chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il diritto azionato era adeguatamente documentato e che l'amministrazione, pur costituita, non aveva contestato il mancato adempimento del giudicato. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa alla carta docente, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di adottare gli atti necessari entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, in ragione dell'esiguità dell'importo, salva la possibilità di disporne successivamente su istanza del ricorrente in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa, nei presupposti previsti, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato dal giudicato presupposto per la maggiorazione dell'importo dovuto mediante interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla concreta attribuzione.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese processuali a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati in materia di regolazione e distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione a un obbligo imposto da una sentenza passata in giudicato può essere dichiarato quando il titolo esecutivo e la persistente inerzia amministrativa risultino documentati e l'amministrazione non contesti specificamente il mancato adempimento.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia, individuandone i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla allo stato, anche considerando l'esiguità dell'importo, riservandone l'eventuale applicazione su successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza.
- La nomina di un commissario ad acta non impedisce all'amministrazione di adempiere spontaneamente entro il termine assegnato; il commissario esercita i poteri sostitutivi soltanto dopo l'inutile decorso del termine e secondo le modalità stabilite dal giudice dell'ottemperanza.
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