Cassazione Civile, Sentenza n. 38293/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia tributaria definibile ai sensi dell'art. 6 (commi 10, 12 e 13) del DL citato: si discute se sia stata esperita la procedura di definizione e se siano stati rispettati i termini per la sospensione, per la notifica del diniego e per la presentazione dell'istanza di trattazione. Nel caso specifico non risulta notificato alcun diniego di definizione né presentata istanza di trattazione entro il termine del 31.12.2020.
La decisione
Il giudice ha dichiarato estinto il processo per mancato esercizio della procedura di definizione entro i termini previsti dalla normativa citata. Pur richiamando la previsione che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, nel dispositivo viene disposta la compensazione delle spese. È inoltre statuita l'impossibilità di imporre al ricorrente il pagamento del "doppio contributo unificato", atteso che il raddoppio del contributo ex art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (richiamata Cass. 23175/2015). Il giudizio è dichiarato estinto.
Norme richiamate
art. 6, commi 10, 12 e 13 del DL (citato nel provvedimento)
10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate..
La norma stabilisce la possibilità di sospendere il processo se il contribuente chiede la definizione e rispetta specifici termini per il deposito della domanda e del versamento; se non viene presentata l'istanza di trattazione entro il 31.12.2020 il processo va dichiarato estinto. La disposizione regola anche la notifica del diniego (termine 31.07.2020) e prevede che, in via ordinaria, le spese del processo estinto rimangano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002
Prevede il raddoppio del contributo unificato in specifiche ipotesi processuali (rigetto, inammissibilita', improcedibilita'). La corte ha ritenuto che tale misura sia di natura eccezionale e sanzionatoria e quindi non estendibile ad altre fattispecie, come l'estinzione del giudizio per mancata definizione.
Cass. civ., sent. n. 23175/2015 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza che qualifica il raddoppio del contributo unificato come misura eccezionale e sanzionatoria, la cui applicazione è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; da ciò la Corte ricava che non è applicabile in caso di estinzione per mancata definizione.
Massime di principio
- Se il contribuente intende avvalersi della definizione agevolata prevista dall'art. 6, deve presentare la richiesta al giudice e depositare copia della domanda e il versamento (o la prima rata) entro i termini fissati per ottenere la sospensione del processo; il mancato rispetto dei termini può portare all'estinzione del giudizio.
- Per i procedimenti soggetti alla disciplina di cui sopra è fondamentale verificare due termini: la notifica del diniego (termine indicativo 31.07.2020) e la presentazione dell'istanza di trattazione (31.12.2020). L'assenza di atti nei termini comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione del processo per mancata definizione non equivale a un rigetto sul merito; pertanto non si applicano automaticamente misure sanzionatorie accessorie previste per rigetto/inammissibilità (ad es. il raddoppio del contributo unificato), salvo che la norma non le preveda espressamente per quella fattispecie.
- Sulle spese processuali: la legge può stabilire regole specifiche (es. spese a carico di chi le ha anticipate), ma il giudice conserva margine di valutazione e può disporre la compensazione delle spese nelle situazioni ritenute equitative.
- In situazioni analoghe verificare tempestivamente e con documentazione (ricevute di versamento, copie delle domande) l'effettivo deposito/avvio della procedura di definizione, e notificare o far notificare eventuali dinieghi nei termini per evitare l'estinzione.
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