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Sentenza

Sentenza n. 350/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 714/2025 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro - in data 02.04.2025, depositata in cancelleria in pari data, notificata in data 02.04.2025;

Giustizia amministrativa202505865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione lavoro, che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per tre annualità e il pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 2 aprile 2025. Il giudicato aveva accertato il diritto della docente, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, al beneficio economico annuo di euro 500 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per tre annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico complessivo di euro 1.500, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza dimostrare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso inutilmente e non era stata fornita prova dell’adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con obbligo di depositare la prova dell’adempimento secondo le modalità del processo amministrativo telematico. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro l’ulteriore termine di 60 giorni in caso di persistente inerzia. Al commissario è stato attribuito il compito di compiere tutte le attività contabili e amministrative necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche se successivo all’insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata è stata rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di proporre l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un giudicato del giudice ordinario avente come obbligata una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono richiamati per ritenere rispettate le regole processuali relative alla trattazione camerale dell’azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato anche in relazione ai contratti a tempo determinato.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui l’astreinte è funzionale.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato per la notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, anche alla luce della disciplina sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale ai fini dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale del Ministero dalla quale è stato scelto il commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione esatta e integrale della decisione entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in caso di persistente inerzia dell’amministrazione e di compiere anche gli atti contabili necessari al pagamento dovuto in esecuzione del giudicato.
  • L’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; l’amministrazione deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza successiva al termine assegnato per l’adempimento, fino all’adempimento spontaneo e con un limite massimo volto a evitare una sproporzionata locupletazione del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non esclude il potere dell’amministrazione di adempiere spontaneamente: fino all’effettivo adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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