Sentenza n. 3635/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 797/2023 del 2 maggio 2023, emessa dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in materia di ricostruzione carriera del personale ATA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto alla ricorrente € 677,25 per differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 797/2023 del Tribunale di Nola, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento di € 677,25. Ha chiesto la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di corrispondere tale somma e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito opponendosi. Il giudice ha verificato la legittimazione passiva del Ministero, il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e l'assenza di prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nola, disponendo il pagamento di € 677,25 entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha inoltre nominato sin d'ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, affinché provveda al pagamento entro i successivi sessanta giorni in caso di ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, determinato in € 800,00 comprensivi di ogni onere e spesa, resta a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma determinata dal giudicato, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare, in via sostitutiva, dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- Il commissario ad acta, per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato di pagamento, può compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro il termine stabilito dal giudice.
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