Cassazione Civile, Ordinanza n. 16977/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socia accomandataria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di concordato preventivo presentata da una farmacia in forma di s.a.s., poi dichiarata inammissibile dal tribunale con contestuale fallimento della società e della socia accomandataria. La corte d'appello ha invece accolto il reclamo della socia, revocando il fallimento e disponendo la prosecuzione del concordato, ritenendo che si trattasse di concordato in continuità ex art. 186-bis l. fall. e che non fossero integrati atti in frode o altre irregolarità. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 186-bis l. fall. per avere qualificato il concordato come in continuità, sostenendo invece che fosse liquidatorio o comunque non prevalente in continuità; 2) violazione dell'art. 173 l. fall. per aver escluso gli atti in frode, in particolare sui prelievi soci, sui crediti verso soci, sulle disponibilità liquide e sulla svalutazione di un credito; 3) violazione dell'art. 161 l. fall. per avere ritenuto non necessaria l'autorizzazione giudiziale in relazione all'incasso di somme da parte della banca finanziatrice, in presenza di cessione di crediti a garanzia; 4) omesso esame degli esiti della relazione del commissario giudiziale ex art. 33 l. fall., lamentando che la corte territoriale non avrebbe considerato i dati emersi dall'istruttoria fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato, e in parte inammissibile, il primo motivo perché il concordato che preveda anche la liquidazione di beni non funzionali resta disciplinato dall'art. 186-bis l. fall. senza bisogno di un giudizio di prevalenza quantitativa tra continuità e liquidazione: conta la funzionalità dei beni alla prosecuzione dell'impresa. Ha respinto il secondo motivo perché gli atti in frode ex art. 173 l. fall. richiedono fatti occultati o non compiutamente esposti, con valenza decettiva per i creditori; nella specie le poste contabili erano state illustrate nel piano e nella proposta, sicché mancava il deficit informativo. Ha rigettato il terzo motivo rilevando che, in caso di cessione di credito a scopo di garanzia con effetto traslativo immediato, la banca diventa titolare del credito e l'incasso delle somme non è un pagamento del debitore concordatario da autorizzare ex art. 161 l. fall. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma solo una diversa valutazione di argomentazioni difensive, con difetto anche di specifica localizzazione degli atti. Condanna del fallimento ricorrente alle spese e al contributo unificato ulteriore.
Norme richiamate
art. 161 l. fall.
comma 6; comma 7; comma 8
La domanda prenotativa consente termini per presentare proposta e piano; i pagamenti o atti compiuti nella fase protetta non sono automaticamente soggetti ad autorizzazione quando non provengono dal debitore concordatario o quando l'operazione si è già esaurita prima della domanda. Le allegazioni del piano e delle relazioni periodiche sono rilevanti per l'informazione dei creditori.
art. 162 l. fall.
Richiamato solo come fase in cui la società depositava memoria e documentazione; non emerge una specifica regula iuris autonoma.
art. 173 l. fall.
Gli atti in frode richiedono fatti occultati o non adeguatamente esposti, già accertati dal commissario giudiziale e dotati di potenziale valenza decettiva rispetto al consenso informato dei creditori; non basta una mera irregolarità o una diversa lettura contabile.
art. 186-bis l. fall.
Il concordato con continuità comprende anche il caso in cui il piano preveda la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; non opera un criterio di prevalenza quantitativa tra continuità e liquidazione, ma un criterio qualitativo di funzionalità dei beni alla prosecuzione dell'attività.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è esclusa quando il giudice di merito applica correttamente la norma e il ricorrente si limita a proporre una diversa ricostruzione della fattispecie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non l'omessa valutazione di argomentazioni difensive o di documenti non specificamente indicati e localizzati.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente e localizzare gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; in difetto, la doglianza è inammissibile.
art. 33 l. fall.
Richiamato solo in relazione alla relazione del curatore/commissario; non se ne ricava una specifica statuizione di diritto autonomamente decisiva.
art. 182-quinquies, quinto comma, l. fall.
Richiamato solo in via subordinata nel ragionamento sul pagamento del debito preconcordatario; la Corte non ne fa applicazione diretta perché esclude in radice la necessità di autorizzazione nel caso concreto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con piano complesso, la presenza di liquidazione di beni non funzionali non esclude la disciplina della continuità aziendale: la verifica decisiva è se una parte dei beni sia effettivamente strumentale alla prosecuzione dell'impresa, non quale componente sia quantitativamente prevalente.
- L'atto in frode ex art. 173 l. fall. presuppone un fatto patrimoniale occultato o non adeguatamente rappresentato nella proposta e nei relativi allegati, idoneo a incidere sul consenso informato dei creditori; non ogni anomalia contabile integra frode.
- Nel valutare la sussistenza degli atti in frode, il giudice di merito compie un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato; il ricorrente non può sostituire a tale accertamento una diversa lettura delle risultanze contabili.
- La cessione di credito a scopo di garanzia con efficacia traslativa immediata trasferisce la titolarità del credito alla banca; i successivi incassi del terzo debitore non costituiscono pagamenti del debitore concordatario soggetti ad autorizzazione giudiziale come atti di disposizione del patrimonio del proponente.
- Nel giudizio di legittimità il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata confutazione di singole argomentazioni difensive o la contestazione del merito della valutazione probatoria.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente l'onere di specificità e localizzazione dei documenti e degli atti richiamati, pena l'inammissibilità della censura.
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