Cassazione Penale, Sentenza n. 44572/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento di un equo indennizzo per ingiusta detenzione in relazione a ordinanza cautelare adottata per reati connessi all'immigrazione e omicidio, nonostante l'assoluzione irrevocabile del ricorrente ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. Il ricorrente censura la decisione della Corte d'appello di ritenere sussistente la condizione ostativa (dolo o colpa grave che abbia concorso a dare causa all'ingiusta detenzione) basandosi su elementi non emergenti o esclusi nelle sentenze assolutorie, in particolare su dichiarazioni testimonali (Alamirty, Yosaf, Riasat) e sull'interpretazione delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio. Si deducono violazioni dell'art. 314 c.p.p. e vizi motivazionali per mancata autonoma valutazione ex ante della condotta e per carenza di specificazione su quali elementi probatori siano stati ritenuti fondanti la causa ostativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nella parte ritenuta fondata, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio. La Suprema Corte ha rilevato un vizio motivazionale grave: il giudice della riparazione non ha compiuto l'autonoma valutazione ex ante della condotta del ricorrente né ha chiarito se i fatti richiamati (in particolare le dichiarazioni dei testimoni) fossero stati confermati o esclusi dalla sentenza di merito. Inoltre non è stato dato conto degli interrogatori del ricorrente e del contenuto delle sue dichiarazioni, necessari per verificare la sussistenza di dolo o colpa grave e il loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità. Pertanto l'ordinanza è annullata con rinvio per nuovo esame; le spese di questo giudizio di legittimità sono regolarizzate tra le parti.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la condizione ostativa al diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice verifica se l'indagato abbia dato o concorso a dar causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave. La colpa grave non deve necessariamente costituire reato, ma essere idonea a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che regola l'assoluzione per non aver commesso il fatto/altre fattispecie; nel caso ha sancito l'assoluzione definitiva del ricorrente, fatto da cui deriva la domanda di riparazione.
art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Riguarda la facoltà dell'imputato di non rispondere; la Corte chiarisce che l'esercizio di tale facoltà non pregiudica il diritto all'indennizzo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione del motivo di ricorso nei termini strettamente necessari per la motivazione in cassazione; qui utilizzata per introdurre il motivo complesso impugnatorio.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma ed ex ante della condotta del richiedente rispetto alle ragioni dell'intervento dell'autorità, non limitandosi a rinviare alle valutazioni del giudice penale.
- Per escludere il diritto all'indennizzo il vizio deve emergere da dolo o colpa grave del richiedente che, in rapporto sinergico con l'azione dell'autorità, abbia ingenerato la falsa apparenza del reato; non è necessario che la condotta integri un reato formale.
- Il giudice di riparazione può utilizzare le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da soggetti poi irreperibili o non escussi in giudizio, salvo che nel processo di cognizione tali dichiarazioni siano state espressamente ritenute inattendibili o i fatti così individuati siano stati esclusi.
- È necessario che la motivazione espliciti se e come i fatti richiamati (es. identificazioni fotografiche, dichiarazioni di testimoni) siano stati confermati o smentiti dalla sentenza di merito o dall'irripetibilità delle prove; una motivazione generica sull'irreperibilità dei testimoni non è sufficiente.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato/indagato durante gli interrogatori possono rilevare come condotta gravemente colposa se risultano false, reticenti o ambigue, ma il giudice deve esaminare dettagliatamente il numero e il contenuto degli interrogatori.
- Il mero esercizio del diritto di non rispondere non pregiudica il diritto all'indennizzo; invece menzogne o reticenze intenzionali possono invece integrare la causa ostativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44450/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44451/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44454/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44455/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44456/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44458/2022 del 23/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →