Sentenza n. 239/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.767/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 767/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro. La sentenza, notificata e assistita dall’attestazione del passaggio in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al pagamento delle somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce né ridefinisce il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l’Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima dell’avvio del recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Per il caso di mancato adempimento nel termine assegnato, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con mandato da esercitare entro i successivi 120 giorni su istanza della creditrice. Il commissario dovrà determinare definitivamente l’importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale strumento per dichiarare l’inottemperanza al giudicato e ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del titolo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento contenuto nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Riconosce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell’avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare capitale e interessi secondo il titolo e le regole legali applicabili, senza attribuire efficacia vincolante ai conteggi unilaterali del creditore.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di distrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice non costituisce né ridetermina il diritto sostanziale, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l’amministrazione debitrice né il commissario ad acta; l’importo dovuto deve essere verificato secondo il contenuto del titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili, quanto a misura e decorrenza degli interessi.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il recupero coattivo e il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della condanna pecuniaria.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione successiva all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica pertinente, quando le funzioni commissariali rientrano nei suoi compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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