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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42415/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso: vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della diminuente del "concorso anomalo" ex art. 116 cod. pen., con riferimento alla presunta assenza di dolo per il reato di lesioni personali (anche nella forma eventuale). Il ricorrente sosteneva che l'eventuale consapevolezza che altri detenesse un'arma avrebbe potuto al più sostenere la rappresentazione di possibili minacce, ma non giustificare l'attribuzione di responsabilità per un'aggressione fisica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse mera riproposizione di doglianze già valutate e motivatamente disattese dalla Corte d'appello, e che non fosse stata dimostrata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p. La Corte ha richiamato il divieto, in sede di legittimità, di rielaborare i fatti o sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice di merito. Ha inoltre confermato che la sentenza d'appello aveva adeguatamente ricostruito la partecipazione sinergica di Pinto all'agguato e la sua adesione morale al pestaggio; in sede d'appello era già stata dichiarata estinta per prescrizione l'ipotesi di porto di oggetto atto ad offendere e confermate le condanne per rapina aggravata in concorso (capo A) e lesioni personali aggravate in concorso (capo B) con rideterminazione della pena. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Consente il trattamento del procedimento in forma cartolare (senza udienza); la sentenza segnala che il procedimento è stato trattato secondo questa previsione normativa.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228 (conv. L. 25/02/2022, n. 15)

    Ulteriore norma richiamata a fondamento del procedimento cartolare; applicata per la trattazione scritta del ricorso.

  • art. 116 cod. pen.

    Disciplina la diminuente del concorso anomalo. Nel caso la difesa chiedeva il riconoscimento della diminuente per la responsabilità sulle lesioni, ma la Corte d'appello ha valutato la partecipazione sinergica e l'adesione morale di Pinto all'aggressione, ritenendo incompatibile l'applicazione della diminuente; la Cassazione non ha riesaminato tale valutazione di merito.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione sui vizi di motivazione: la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse dimostrato tale carenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese e la possibilità di ammenda; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha irrogato l'ammenda di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede le valutazioni di fatto del giudice di merito: un ricorso che si limiti a riproporre motivi già motivatamente rigettati è inammissibile.
  • Per contestare la motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., è necessario dimostrare che la sentenza impugnata sia effettivamente carente o manifestamente illogica nella sua esposizione testuale; non basta offrire una diversa, pur plausibile, ricostruzione dei fatti.
  • La diminuente del concorso anomalo ex art. 116 c.p. va valutata in relazione al contributo personale e alla consapevolezza dell'aggressione: la mera consapevolezza della presenza di un'arma o di minacce non esclude automaticamente la responsabilità quando permanga una partecipazione sinergica a un'aggressione collettiva.
  • Nei procedimenti trattati in forma cartolare occorre curare la completezza e chiarezza delle memorie scritte, dato che non vi sarà un esame orale; la mancata efficacia motivazionale degli atti può rendere inammissibile il ricorso.
  • Un ricorso infondato o formulato con negligenza può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie (ammenda) a favore della Cassa delle ammende.

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