Sentenza n. 4987/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accertato il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di riconoscimento del titolo estero, nominato un commissario ad acta e condannato il Ministero alle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio sostenendo che, prima della decisione di primo grado, aveva già adottato il decreto di riconoscimento del titolo conseguito in Romania. Il decreto era stato regolarmente ricevuto dal richiedente tramite il portale dedicato, all’indirizzo indicato nell’istanza, ma tale circostanza non era stata comunicata al TAR. L’appello deduce l’errata ricostruzione dei fatti, l’ingiustificata condanna per omessa attività amministrativa e la violazione dei principi di correttezza e lealtà processuale, richiamando l’art. 88 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 39 c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ritenendo documentato che l’amministrazione aveva provveduto sull’istanza prima della decisione del TAR e che il provvedimento era noto al ricorrente, il quale lo aveva ricevuto tramite il portale dedicato. Poiché l’amministrazione aveva già adempiuto, è venuto meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio; il ricorso di primo grado è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In riforma della sentenza impugnata, sono state compensate le spese del primo grado, considerando che l’adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Sono state altresì compensate le spese del giudizio d’appello in ragione della natura della decisione.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
La domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Romania era stata presentata tramite la piattaforma dedicata prevista per la procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 88 c.p.c.
È richiamato, in combinato disposto con l’art. 39 c.p.a., quale fondamento dei principi di correttezza e lealtà processuale, rilevanti rispetto all’omessa comunicazione al giudice dell’intervenuto provvedimento amministrativo.
art. 39 c.p.a.
È richiamato per il rinvio ai principi di correttezza e lealtà processuale applicabili al processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione provvede sull’istanza prima della decisione del giudizio promosso contro il silenzio, viene meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto non comporta automaticamente la condanna dell’amministrazione alle spese: il giudice deve valutare la concreta successione temporale degli eventi e può compensare le spese quando l’adempimento sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione.
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