Sentenza del 08/10/2018 n. 3137 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro e il relativo avviso di accertamento IRES e IRAP per il 2011. Ha contestato, innanzitutto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per non avere previamente impugnato il diniego dell’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva. Nel merito, ha negato la sussistenza dei presupposti per essere qualificata come società non operativa o di comodo, contestando anche la motivazione dell’avviso, il riparto dell’onere della prova, la mancata considerazione della crisi di settore e l’applicabilità della disciplina alle società in liquidazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità pronunciata in primo grado: l’impugnazione del diniego di disapplicazione non era obbligatoria, ma solo facoltativa. Tuttavia, poiché la Commissione provinciale aveva comunque esaminato il merito, la CTR ha confermato il rigetto delle contestazioni sostanziali. La società non ha dimostrato concrete e documentate situazioni oggettive e straordinarie che avessero reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi previsti dalla disciplina sulle società di comodo. Il mero richiamo alla crisi del settore, al sequestro giudiziario e alla liquidazione non è stato ritenuto sufficiente; inoltre, la liquidazione non risultava conclusa nei termini richiesti dalla prassi amministrativa per la disapplicazione automatica. L’appello è stato quindi rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con compensazione del 50% delle spese per l’errore relativo all’inammissibilità e condanna della società al pagamento delle spese residue, liquidate in euro 2.877,20 oltre spese generali del 15%.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma può essere interpretata estensivamente per consentire l’impugnazione di atti ulteriori che rendano conoscibile una pretesa tributaria concreta e motivata. Il diniego di disapplicazione non deve essere necessariamente impugnato prima dell’avviso di accertamento.
Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l’istanza di disapplicazione delle norme antielusive. Il diniego dell’Amministrazione ha rilevanza esterna, ma la sua impugnazione costituisce una facoltà del contribuente e non una condizione obbligatoria per contestare il successivo avviso di accertamento.
Art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Le società si considerano non operative se i ricavi, gli incrementi delle rimanenze e i proventi risultano inferiori ai valori determinati mediante le percentuali applicate ai beni patrimoniali.
La norma introduce un test legale di operatività fondato sul rapporto tra patrimonio e ricavi minimi presunti. Il mancato superamento del test crea una presunzione relativa di non operatività, che il contribuente può superare soltanto fornendo una prova contraria concreta e documentata.
Art. 30, comma 4-bis, della Legge n. 724/1994
In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, la società interessata può richiedere la disapplicazione.
La disapplicazione richiede la dimostrazione di circostanze oggettive, straordinarie e specifiche che abbiano concretamente impedito il conseguimento dei risultati minimi. Non sono sufficienti affermazioni generiche o mere difficoltà economiche.
Art. 30, comma 3-bis, della Legge n. 724/1994
Per le società non operative, ai fini IRAP, il valore della produzione netta è presunto in misura non inferiore al reddito minimo determinato secondo la disciplina sulle società di comodo, con le maggiorazioni previste dalla norma.
Art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992
Incide sulla liquidazione delle spese di giudizio nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, determinandone la riduzione secondo i criteri previsti.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008
Individua alcune situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina delle società non operative, comprese determinate ipotesi di società in liquidazione.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2008
Le società in liquidazione che manifestano nella dichiarazione dei redditi la volontà di porre termine alla procedura di liquidazione e di cancellarsi dal registro delle imprese entro il termine previsto sono esonerate dall’onere di presentare istanza di interpello.
La disapplicazione automatica per le società in liquidazione opera solo se sono rispettati gli specifici requisiti temporali e formali, tra cui l’impegno alla cancellazione dal registro delle imprese entro il termine prescritto.
Articoli 2312 e 2495 del codice civile
Prevedono gli adempimenti collegati alla conclusione della liquidazione e alla cancellazione della società dal registro delle imprese, rilevanti per l’esonero dalla disciplina delle società non operative.
Massime di principio
- Il diniego di un’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva non deve necessariamente essere impugnato prima dell’avviso di accertamento: il contribuente può contestare direttamente l’avviso, deducendo in quella sede anche l’assenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina.
- Il mancato superamento del test di operatività previsto per le società di comodo genera una presunzione relativa a carico del contribuente. Per superarla occorre fornire una prova concreta, specifica e documentata delle circostanze che hanno impedito di produrre i ricavi minimi.
- Il semplice riferimento a una crisi economica o di settore, a difficoltà gestionali o a eventi pregiudizievoli non è sufficiente se non viene collegato con dati e documenti alla concreta impossibilità di operare o conseguire i ricavi richiesti.
- La messa in liquidazione, da sola, non esclude automaticamente l’applicazione della disciplina sulle società non operative. Occorre verificare il rispetto delle condizioni previste dalla legge e dai provvedimenti amministrativi, inclusi l’impegno alla cancellazione e i termini temporali.
- Anche in presenza di un errore processuale del giudice, come l’errata declaratoria di inammissibilità, l’esito può restare sfavorevole se il giudice d’appello esamina il merito e ritiene comunque infondate le contestazioni sostanziali.
- Gli avvisi di accertamento fondati sui parametri legali delle società di comodo sono adeguatamente motivati quando indicano i beni considerati, i ricavi minimi applicati e le ragioni per cui le giustificazioni del contribuente non dimostrano l’impossibilità oggettiva di operare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 ott 2018Sentenza del 08/10/2018 n. 196 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 ott 2018Sentenza del 08/10/2018 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 8 ott 2018Sentenza del 08/10/2018 n. 615 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 ott 2018Sentenza del 08/10/2018 n. 890 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 8 ott 2018Sentenza del 08/10/2018 n. 1762 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 ott 2018Sentenza del 08/10/2018 n. 1769 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →