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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 355/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata indicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. Legge Fallimentare e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione perché determini e applichi le pene accessorie secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (principio "Suraci").

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omissione dell'applicazione delle pene accessorie fallimentari previste dall'ultimo comma dell'art. 216 della Legge Fallimentare; il GUP aveva applicato, su richiesta dell'imputato, la pena concordata (2 anni e 6 mesi) per plurimi fatti di bancarotta senza statuire sulle pene accessorie, violando gli artt. 216 L.F. e 445 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 Legge Fallimentare

    Le pene accessorie fallimentari previste sono obbligatorie quando la pena principale supera il limite di due anni; la loro applicazione non può essere esclusa dall'accordo tra le parti nel patteggiamento se la pena concordata è superiore a due anni.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Dispone gli effetti dell'applicazione della pena nel rito del patteggiamento e stabilisce che le sanzioni accessorie sono escluse solo se la pena principale è contenuta nel limite di due anni; quindi per pene superiori a due anni le pene accessorie devono essere applicate.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento alle ipotesi tassative indicate; tuttavia non opera quando le pene accessorie non sono oggetto dell'accordo (patteggiamento allargato), consentendo il ricorso per cassazione secondo la disciplina generale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge in generale; è richiamato per ammettere il controllo sulle pene accessorie non concordate dalle parti.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione delle pene accessorie di durata non fissa; il giudice deve determinare la loro durata concretamente in base a questi criteri.

  • art. 37 cod. pen.

    Richiamato per distinguere che la durata delle pene accessorie non va rapportata automaticamente alla durata della pena principale, ma determinata secondo l'art. 133 c.p.

  • art. 261 u.c. Legge Fallimentare

    ultimo comma (richiamato nel testo)

    Ulteriore richiamo alle sanzioni accessorie fallimentari come statuizione obbligatoria in presenza di pena principale superiore a due anni; il giudice del rinvio deve fissarne la durata.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, se la pena concordata supera i due anni di reclusione, il giudice è obbligato ad applicare le pene accessorie obbligatorie previste dalla legge fallimentare anche se non richiamate nell'accordo tra le parti.
  • Le parti non possono vincolare il giudice circa misure e pene accessorie o misure di sicurezza: queste sono fuori dalla disponibilità negoziale e devono essere decise dal giudice secondo i criteri di legge.
  • La limitazione dell'impugnabilità prevista dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, non opera quando le pene accessorie non sono state oggetto dell'accordo; in tali casi è possibile il ricorso per cassazione secondo la disciplina generale.
  • Quando la legge fissa per le pene accessorie limiti di durata non predeterminati, il giudice deve determinare la durata concreta applicando i criteri dell'art. 133 c.p., senza rapportarla automaticamente alla pena principale.
  • Se il giudice di merito omette una statuizione obbligatoria sulle pene accessorie, la Cassazione annulla con rinvio la decisione limitatamente a quella omissione, demandando al giudice del rinvio la determinazione della durata secondo i parametri giuridici applicabili.

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