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Ordinanza

Ordinanza n. 1113/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di accertamento del diritto alla liquidazione del TFS. L’I.N.P.S., costituitosi il 17 settembre 2026, ha eccepito preliminarmente la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e ha chiesto che fosse dichiarata tempestiva la propria costituzione, nonché di poter eseguire contestualmente l’istruttoria già disposta con ordinanza n. 841/2026, sostenendo di avere appreso dell’esistenza del giudizio solo tramite la comunicazione della Segreteria relativa a tale ordinanza. In udienza il ricorrente, dichiarando di non avere potuto esaminare la memoria e i documenti depositati dall’I.N.P.S. oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a., ha chiesto un termine a difesa.

La decisione

Il TAR non ha deciso né l’eccezione di nullità della notificazione né le questioni di merito o le altre richieste dell’I.N.P.S. Ha ritenuto necessario differire la trattazione e concedere al ricorrente la possibilità di replicare alle eccezioni, per garantire il diritto di difesa; il termine non comporta il superamento delle questioni in rito e nel merito sollevate dall’I.N.P.S. La causa è stata rinviata all’udienza straordinaria di smaltimento del 15 ottobre 2027.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    nel corso della discussione orale la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non avere preso visione della memoria di costituzione dell’I.N.P.S. e della documentazione ad essa allegata (e questo proprio perché il relativo deposito è avvenuto oltre il termine di cui all’art. 73 c.p.a.), chiedendo la concessione di un termine a difesa;

    Il Collegio considera che il deposito della memoria oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a. ha impedito al ricorrente di esaminarla e giustifica la concessione di un termine per replicare.

Massime di principio

  • Quando una parte non abbia potuto esaminare una memoria e i documenti depositati oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a., il giudice può differire la trattazione per consentirle di replicare, in attuazione del diritto di difesa; tale misura processuale non implica di per sé la decisione o il superamento delle eccezioni e delle questioni di merito sollevate dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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