Sentenza n. 1820/2026 - Milano, Sezione 2
per l'accertamento e la declaratoria dell’inadempimento dell’amministrazione con il conseguente obbligo di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4541/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4541/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4541/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi 2.000 euro a titolo di carta docente. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero il 18 ottobre 2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali, il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto: l’ordine di esecuzione del giudicato; la fissazione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta; la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori di legge, agli oneri di registrazione e alle spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento. Ha precisato che i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l’Amministrazione, che deve verificare l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo, gli artt. 1282 e seguenti del codice civile e le ulteriori disposizioni applicabili. Ha riconosciuto inoltre gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei medesimi limiti. Non ha invece applicato la somma richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e che concluda l’incarico entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la misura richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per consentire alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di pagamento prima dell’avvio dell’azione esecutiva coattiva.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare capitale e interessi secondo il titolo giudiziale e la legge, verificandone misura e decorrenza; i conteggi del creditore non sono automaticamente vincolanti per l’Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano, rispettivamente, per la disciplina delle spese processuali e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti.
- Quando l’Amministrazione non esegue una sentenza di condanna al pagamento di somme entro il termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali, il giudice dell’ottemperanza può dichiararne l’inadempimento e assegnare un termine per l’adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza i conteggi del creditore relativi al capitale e agli interessi non vincolano l’Amministrazione: l’importo dovuto deve essere ricalcolato sulla base del titolo, della disciplina legale applicabile e della corretta misura e decorrenza degli accessori.
- La misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere applicata quando, in relazione alle concrete circostanze, risulti manifestamente iniqua o sproporzionata.
- Il commissario ad acta può essere individuato già nella sentenza di ottemperanza, con previsione dell’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; quando l’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto uno specifico compenso.
- Nel giudizio di ottemperanza l’Amministrazione inadempiente può essere condannata alle spese quando l’inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.
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