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Sentenza

Sentenza n. 4560/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4406/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato ad attribuire alla docente, per l'anno scolastico 2023/2024, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del valore complessivo di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza n. 4406/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che aveva riconosciuto per l'anno scolastico 2023/2024 il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 500 euro. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, ha chiesto di ordinare l'esecuzione del giudicato e il pagamento della somma, di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e di condannare l'Amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto: il TAR dichiara l'inottemperanza del Ministero e gli assegna 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per pagare quanto dovuto in base al titolo, detraendo eventuali versamenti già effettuati. Il calcolo proposto dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati quanto a misura e decorrenza secondo il titolo e la legge; sono dovuti anche gli ulteriori accessori legittimamente spettanti, gli eventuali oneri indicati in motivazione e gli interessi maturati dopo il deposito del ricorso. In caso di persistente inerzia, su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, opererà il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, nominato commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, poiché l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è condannato a rifondere le spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La tutela in ottemperanza è ammessa quando la pretesa di pagamento è fondata su un titolo giudiziale passato in giudicato, documentato e non adeguatamente contestato dall'amministrazione debitrice.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L'ottemperanza attua il credito nella misura risultante dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali, ma non rende vincolanti i conteggi del creditore: l'amministrazione o il commissario devono verificare capitale residuo e interessi secondo i criteri legali, compresa la misura e la decorrenza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviato solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per l’anno scolastico 2023/2024 la somma complessiva di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.

    La norma è richiamata quale base della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuta dal giudicato, per il valore di 500 euro nell'anno scolastico in questione.

  • art. 114 c.p.a.

    Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per l’anno scolastico 2023/2024 la somma complessiva di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.

    Il TAR decide la domanda di esecuzione del giudicato con gli strumenti del giudizio di ottemperanza; la pronuncia dispone il termine per adempiere e la nomina del commissario per l'eventuale inerzia.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    La distrazione delle spese è disposta a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 93 c.p.c., a fondamento della distrazione delle spese ai difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002)

    La condanna alle spese comprende l'onere del contributo unificato secondo la disciplina richiamata, solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza consente di realizzare un credito già accertato da un titolo passato in giudicato: non costituisce nuovamente il diritto, la cui misura va determinata in base al titolo, alle norme applicabili e agli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione in sede di ottemperanza quanto al capitale residuo e agli interessi; misura e decorrenza devono essere verificate in base al titolo e alla legge.
  • In caso di inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
  • Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l'azione di recupero coattivo di somme dovute in base a un titolo esecutivo presuppone il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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