Cassazione Civile, Sentenza n. 20991/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti censuravano la sentenza della Corte d'appello per avere dichiarato l'estinzione parziale del processo a seguito della morte di una delle parti chiamate in garanzia (Rosaria Venutelli), invece di considerare l'interruzione estesa all'intero giudizio. La questione centrale era se le cause introdotte (la domanda principale di Arone contro Ronzi e le domande di garanzia di Ronzi verso più terzi) fossero scindibili o costituivano un unico rapporto processuale inscindibile (litisconsorzio necessario). I ricorrenti sostenevano che, essendo le posizioni sostanziali e i titoli di responsabilità tra loro connessi, la morte di una sola parte interruppe l'intero processo e che la riassunzione effettuata solo nei confronti di alcuni eredi fosse insufficiente, rendendo quindi estinti i rapporti non riassunti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo dei ricorrenti Dagnino e il primo motivo del ricorso incidentale di Escheri, ritenendo erronea la statuizione di estinzione parziale resa dalla Corte d'appello. La Corte ha enunciato il principio secondo cui, quando il convenuto chiama in causa più terzi per titoli distinti ma connessi e destinati ad un accertamento comune circa la responsabilità, le cause sono inscindibili e sussiste litisconsorzio necessario; pertanto, l'interruzione conseguente alla morte di una parte rileva per l'intero processo e ciascuna parte interessata deve riassumere tempestivamente il giudizio nei confronti di tutti gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata, nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame e integrazione del contraddittorio, salvo ulteriori determinazioni su questioni già sollevate che dovranno essere valutate dopo la ricostruzione del contraddittorio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
norma procedurale richiamata come tipo di ricorso introdotto (ricorso per cassazione su provvedimenti di merito); menzionata per l'inquadramento dell'impugnazione
richiamato tra le norme processuali contestate in relazione alla regolarità del processo e della declaratoria di estinzione/interruzione
richiamato relativamente alle regole di formazione e validità del giudizio; utilizzato nella censura sulla nullità della sentenza
la dichiarazione della morte in udienza è disciplinata da questa norma; la Corte ne prende atto come evento che ha determinato l'interruzione
disciplina la dichiarazione della morte e l'interruzione del processo; la Corte rileva che tale declaratoria fu resa e determinò l'interruzione
prevede la prosecuzione del processo con gli eredi costituitisi; richiamata per spiegare la costituzione in giudizio degli eredi di Ronzi
disciplinante il termine per la riassunzione del processo interrotto; interpretata nella sentenza come norma che richiede la tempestiva riassunzione nei confronti di tutte le parti necessarie quando il rapporto è unitario
art. 307, quarto comma, c.p.c.
il regime del rilievo d'ufficio dell'estinzione/integrazione del contraddittorio è richiamato: il giudice deve intervenire d'ufficio per evitare estinzioni parziali di processi inscindibili
richiamato come base per il principio che, in presenza di litisconsorzio necessario tra cause inscindibili, non può operare estinzione parziale e si applica il regime dell'unità del rapporto processuale in sede d'impugnazione
norma civile citata nelle censure (effetti dell'estinzione in favore degli altri debitori in solido); la Corte la menziona ma la questione è rimandata dopo l'integrazione del contraddittorio
richiamato nelle censure relative al carattere parziario dell'obbligo dei coeredi; questione assorbita e da esaminare in sede di merito dopo reintegrazione
citato in relazione al carattere parziario delle obbligazioni ereditarie; rimandata a nuovo esame
richiamato rispetto alle azioni di regolamento tra coeredi e terzi; valutazione rimessa al giudice di rinvio
citato sulle obbligazioni condominiali/criteri di ripartizione; questione non decisa in cassazione e assorbita
riferimento normativo attinente alla responsabilità del condominio; materia rimessa al giudice di rinvio
responsabilità per cose in custodia; invocata nelle censure contro il Condominio ma non risolta dalla Cassazione prima dell'integrazione del contraddittorio
richiamato in relazione alle regole processuali sulla costituzione e rappresentanza; questioni civili connesse sono assorbite e da riesaminare
citato nelle censure riguardanti la condanna in favore di chi esercita la responsabilità genitoriale; materia non decisa e rimessa al giudice di rinvio
Massime di principio
- Quando il convenuto chiama in causa più terzi per titoli distinti ma connessi a un accertamento comune sulla responsabilità, le cause sono inscindibili e sussiste litisconsorzio necessario: la morte di una parte interruppe l'intero processo.
- In caso di interruzione per morte di una parte in giudizi inscindibili, ciascuna parte interessata deve riassumere tempestivamente il processo nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari; la riassunzione limitata solo ad alcuni non legittima l'estinzione parziale delle altre posizioni.
- Il giudice ha l'obbligo di non consentire estinzioni parziali di un rapporto processuale unitario: deve disporre l'integrazione del contraddittorio d'ufficio quando occorra (richiamo all'art. 307, comma 4 c.p.c.).
- Prima di riassumere o notificare atti dopo un evento interruttivo, verificare la scindibilità/inscindibilità delle cause (titoli, oggetto e nesso causale): la valutazione determina obblighi di notifica e controchieste rispetto a tutti i litisconsorti.
- Molte questioni sostanziali (ripartizione di responsabilità tra coeredi, responsabilità condominiale, effetti dell'estinzione su debitori solidali) possono restare sospese e vanno riesaminate solo dopo la corretta integrazione del contraddittorio.
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