Ordinanza n. 2598/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare -del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi – Ufficio Visti – in data15/7/2025, con cui è stata respinta l’istanza di visto per lavoro -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro adottato dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi – Ufficio Visti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la procura alle liti rilasciata all’estero e depositata in giudizio non possiede i requisiti formali necessari: non risulta autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato secondo la legge dello Stato estero, né munita di legalizzazione consolare italiana o, in alternativa, di apostille. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 secondo cui il giudizio promosso da un difensore privo di valido conferimento dello jus postulandi non è validamente instaurato ed è inammissibile. Tuttavia, considerata la precedente incertezza giurisprudenziale sulla questione e il fatto che il ricorso era stato notificato prima della pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza plenaria, ha ritenuto configurabile un errore scusabile.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito il ricorso contro il diniego del visto. Ha ordinato al ricorrente di depositare entro 120 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una procura speciale alle liti regolarmente formata, autenticata secondo le modalità ammesse per gli atti provenienti dall’estero e munita di legalizzazione consolare oppure apostille, ove applicabile. La trattazione è stata rinviata a una successiva camera di consiglio, che la parte ricorrente potrà sollecitare mediante apposita istanza. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale fondamento dell’obbligo di legalizzazione dei documenti formati all’estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato in relazione alla legalizzazione consolare dei documenti provenienti dall’estero.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Prevede, per gli Stati aderenti, l’utilizzabilità dell’apostille in alternativa alla legalizzazione consolare.
legge 1253/1966
Ratifica e rende esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025
un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile
La procura alle liti costituisce requisito necessario per la valida instaurazione del giudizio; la sua mancanza o irregolarità formale determina l’inammissibilità del ricorso, salva la possibilità di riconoscere l’errore scusabile nei casi indicati dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in materia di tutela dei dati personali nel provvedimento di oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla all’estero, neppure mediante collegamento video a distanza.
- Per poter essere utilizzata in un giudizio amministrativo italiano, una procura formata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato è aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- La mancata valida attribuzione dello jus postulandi impedisce la valida instaurazione del giudizio e comporta l’inammissibilità del ricorso.
- Quando una nuova regola processuale, introdotta per superare un precedente contrasto giurisprudenziale, produce un effetto preclusivo dell’azione e il ricorso è stato proposto prima della pubblicazione della pronuncia nomofilattica, può essere riconosciuto l’errore scusabile e assegnato un termine perentorio per regolarizzare la procura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 116/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 117/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 118/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 119/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 120/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →