Sentenza n. 198/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 8/R. Regolamento regionale recante: “Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26) (il “Regolamento”), compreso l'Allegato A, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2021 della Regione Piemonte; - della Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 18-3505 “Approvazione Regolamento regionale recante: contenuti e modalità di redazione del Rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)” (la “Deliberazione”), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2021 della Regione Piemonte; - e di ogni altro atto prodromico e consequenziale o comunque connesso al Regolamento e alla Deliberazione, ivi compreso (i) il parere favorevole in merito alla proposta di regolamento della Giunta regionale recante “Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)” reso dalla Commissione consiliare competente (V Commissione seduta congiunta con la III Commissione) nella seduta del 5 luglio 2021 nonché (ii) la Determinazione Dirigenziale 22 luglio 2021, n. 466, ed il relativo allegato contenente, tra l'altro, le Specifiche tecniche necessarie al caricamento sul cloud regionale (Moon) di tutta la documentazione prevista per il Rapporto di fine concessione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 agosto 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento regionale sui contenuti e sulle modalità di redazione del rapporto di fine concessione per le grandi derivazioni idroelettriche, deliberazione regionale di approvazione e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il regolamento regionale e la relativa deliberazione di approvazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, degli artt. 6, 17 e 18 della legge regionale Piemonte n. 26/2020, nonché violazione della disciplina europea sulle concessioni e della concorrenza. Sono state inoltre prospettate, in via derivata e subordinata, questioni di legittimità costituzionale delle norme statali e regionali presupposte, per asserita violazione degli artt. 3, 77 e 117 Cost., oltre alla violazione degli artt. 10, 49 e 56 TFUE, della direttiva (UE) 2019/944 e degli artt. 43 e 44 della direttiva 2014/23/UE. La ricorrente ha dedotto anche eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che la disciplina del rapporto di fine concessione incidesse illegittimamente sul trasferimento delle opere, sulla gestione futura della risorsa idrica e sulla determinazione dell'indennizzo al concessionario uscente. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure dedotte. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933, la giurisdizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende i ricorsi per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere contro provvedimenti definitivi dell'amministrazione in materia di acque pubbliche. Tale giurisdizione opera secondo il principio di incidenza: è sufficiente che il provvedimento incida immediatamente e direttamente sull'uso delle acque pubbliche, anche se emanato da un organo non specificamente preposto al settore idrico. Il regolamento impugnato disciplina il rapporto di fine concessione, l'inventario e la valutazione delle opere e dei beni, la distinzione tra opere bagnate e opere asciutte, il trasferimento dei beni al nuovo gestore e l'eventuale indennizzo al concessionario uscente. Esso incide pertanto in modo diretto e strutturale sulla gestione del demanio idrico, sulle modalità di sfruttamento della risorsa e sulla sostanza economica del rapporto concessorio, non costituendo un atto meramente strumentale o occasionalmente connesso. La controversia riguarda inoltre l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale e la tutela di interessi legittimi, non l'accertamento di diritti patrimoniali derivanti da un rapporto concessorio già definito; ne consegue la competenza giurisdizionale, in unico grado, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 5.000 euro, oltre accessori, in favore della Regione, nonché al pagamento del doppio del contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata nei confronti del Comune non costituito. Il TAR ha inoltre applicato la disciplina sulla sanzione per il superamento dei limiti dimensionali del ricorso, richiamando il principio dell'Adunanza plenaria secondo cui l'art. 13-ter, comma 5, dell'allegato II al c.p.a., nel testo modificato dalla legge n. 207/2024, si applica anche ai ricorsi depositati prima del 1° gennaio 2025.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933
Ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche.
La disposizione attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la giurisdizione diretta sui provvedimenti che incidono immediatamente e direttamente sull'uso delle acque pubbliche, secondo il principio di incidenza.
art. 13-ter, comma 5, allegato II c.p.a.
L’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025.
La disciplina relativa al superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali si applica anche ai ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore delle modifiche, secondo il principio enunciato dall'Adunanza plenaria.
art. 1, comma 813, legge 207/2024
Ha modificato l'art. 13-ter, comma 5, dell'allegato II al c.p.a., la cui disciplina è stata applicata alla condanna al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933, non soltanto per gli atti adottati dagli organi direttamente preposti al governo delle acque pubbliche, ma per ogni provvedimento che incida immediatamente e direttamente sulle modalità di utilizzazione delle acque, sulle opere idrauliche o sul regime del demanio idrico.
- Rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la controversia relativa a un regolamento che disciplina la fase terminale di una concessione di grande derivazione idroelettrica, quando esso regoli l'inventario e la valutazione delle opere, il trasferimento dei beni al nuovo gestore e l'eventuale indennizzo del concessionario uscente.
- La controversia appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando investe l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale incidente sull'uso delle acque pubbliche e sulla gestione della concessione; restano invece estranee a tale criterio le controversie meramente patrimoniali relative all'accertamento di diritti derivanti da un rapporto concessorio già definito, devolute al giudice competente secondo le regole proprie delle controversie sui rapporti patrimoniali.
- L'art. 13-ter, comma 5, dell'allegato II al c.p.a., come modificato dall'art. 1, comma 813, della legge n. 207/2024, si applica anche ai ricorsi depositati anteriormente al 1° gennaio 2025.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →