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Ordinanza

Ordinanza n. 745/2026 - Torino, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 172/2025 emessa dal Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 830/2024, pubblicata in data 05/03/2025, notificata in data 06/05/2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva liquidato somme in favore della ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 172/2025, passata in giudicato, e l'ordine al Ministero di procedere al pagamento integrale delle somme liquidate. Il Ministero ha eccepito che l'importo lordo oggetto della sentenza era già stato versato prima della proposizione del ricorso, producendo una nota della Ragioneria territoriale dello Stato, un prospetto riepilogativo e un cedolino stipendiale. La ricorrente non ha preso posizione sulle circostanze dedotte dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato che il pagamento già effettuato, se avente natura pienamente satisfattiva, potrebbe determinare almeno l'inammissibilità parziale del ricorso. Poiché occorre chiarire la natura e l'integralità del pagamento, il Collegio ha assegnato a entrambe le parti quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie pertinenti e documentate. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 maggio 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova documentale del pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato può rendere necessario verificare preliminarmente se il pagamento abbia natura integralmente satisfattiva e può comportare l'inammissibilità, almeno parziale, della domanda di esecuzione.
  • Quando la definizione del giudizio di ottemperanza dipende dalla verifica dell'integralità e della natura satisfattiva di un pagamento già effettuato, il giudice può assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie pertinenti e documentate e rinviare la trattazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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