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Ordinanza

Ordinanza n. 2925/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 09204/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio n. 09204/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Dal testo non emergono il contenuto dell’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi specifici dedotti contro la sentenza di primo grado. Nel giudizio d’appello è stata inoltre presentata istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, necessaria per integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati non individuati o non raggiungibili mediante notificazione ordinaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l’appello né ha accolto o respinto la domanda cautelare mediante sospensione della sentenza. Ha ritenuto che le esigenze cautelari dell’appellante potessero essere soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente degli estremi dell’ordinanza, del ricorso di primo grado, della sentenza appellata, dell’atto d’appello e dell’elenco nominativo dei controinteressati. La ricorrente dovrà provvedere agli adempimenti entro il 20 ottobre 2026 e depositare la prova della pubblicazione, corredata dall’attestazione dell’amministrazione, entro quindici giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza e, quanto agli incombenti, di improcedibilità del gravame. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 28 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare sospensiva.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, in combinato disposto con l’art. 49, comma 3, c.p.a., per autorizzare la notificazione dell’appello mediante pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente l’integrazione del contraddittorio mediante modalità alternative di notificazione, tra cui la notifica per pubblici proclami, secondo quanto disposto dal giudice.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida trattazione della causa, il giudice può disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione della sentenza appellata.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli atti processuali indicati dal giudice e dell’elenco dei controinteressati.
  • Quando il giudice autorizza la notifica per pubblici proclami, il ricorrente deve rispettare i termini e le modalità fissati nell’ordinanza e depositare la prova degli adempimenti, corredata dall’attestazione dell’amministrazione; l’inosservanza può determinare la decadenza o l’improcedibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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