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Ordinanza

Ordinanza n. 61/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 20 del 01/03/2024 avente ad oggetto “Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Approvazione”; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti; quanto ai motivi aggiunti del 05.07.2024: del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 80 del 03.05.2024 avente a oggetto “Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti” e relativo documento allegato; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti; quanto ai motivi aggiunti del 06.07.2026: del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 62 del 29.04.2026 avente a oggetto “Programma Operativo 2026-2028. Adozione a norma dell’art. 1, comma 871, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199” e relativo documento allegato; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti ivi incluse le “prescrizioni vincolanti di modifica e integrazione” richieste dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il parere acquisito al protocollo della Regione Molise n. 5091/2026 (Invio SiVAS 02/04/2026-86-P);

Giustizia amministrativa202400130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Commissario ad acta della Regione Molise n. 20 del 1° marzo 2024, n. 80 del 3 maggio 2024 e n. 62 del 29 aprile 2026, relativi alla programmazione della rete territoriale e al Programma Operativo 2026-2028

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa sociale ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i decreti del Commissario ad acta concernenti l’approvazione e l’aggiornamento del Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise, nonché il Programma Operativo 2026-2028 e gli atti connessi, comprese le prescrizioni ministeriali di modifica e integrazione. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudice non procede ancora alla trattazione del merito. L’incombente disposto riguarda la verifica dell’attuale permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio, ovvero dell’eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, nonché, in caso di permanenza dell’interesse, l’indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell’art. 65 c.p.a. Le parti costituite devono depositare entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull’attuale interesse alla decisione di merito, indicando, se tale interesse permane, eventuali connessioni con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. La decisione è motivata dall’esigenza di inserire nei ruoli d’udienza soltanto le cause che richiedano un’effettiva trattazione del merito, di razionalizzare l’attività dell’ufficio e di contribuire alla ragionevole durata del processo. Non è stata adottata alcuna decisione sull’annullamento degli atti impugnati, sui motivi di ricorso o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre incombenti istruttori utili ai fini della decisione; nel caso concreto è posto a fondamento della richiesta di dichiarazioni alle parti sull’attuale interesse alla prosecuzione del giudizio e sulle eventuali connessioni con altre cause.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato quale riferimento per accrescere la funzionalità dell’ufficio giudiziario e individuare correttamente i ricorsi da fissare per la trattazione.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Impone una cooperazione tra giudice e parti finalizzata alla ragionevole durata del processo; tale principio giustifica la richiesta di aggiornamento sull’interesse alla decisione e sulle possibili definizioni in rito.

  • decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022

    Le Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa sono richiamate come criterio organizzativo per la riduzione dei giudizi pendenti e la priorità nella fissazione delle cause.

Massime di principio

  • Nella fase di organizzazione e fissazione dei ricorsi, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, disponendo a tal fine specifici incombenti istruttori.
  • Quando l’interesse alla decisione permane, le parti possono essere chiamate a indicare le connessioni oggettive o soggettive della causa con altri giudizi pendenti, al fine di consentire una gestione coordinata e razionale del contenzioso.
  • Il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo impone alle parti di fornire tempestivamente informazioni rilevanti sull’attualità dell’interesse alla decisione e sulle vicende potenzialmente definitorie del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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