Cassazione Penale, Sentenza n. 17488/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione: il Tribunale aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e concesso la detenzione domiciliare, motivando il diniego con la vicinanza temporale fra reato (26/06/2021) ed esecuzione (19/09/2023) e con il recente avvio di uno stile di vita regolare; il ricorrente contestava che tali elementi, di per sé neutri, non giustificano il rifiuto dell'affidamento, soprattutto in presenza di un'istruttoria favorevole.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: l'ordinanza del Tribunale è stata dichiarata viziata per motivazione contraddittoria e apparente, poiché il giudice non ha indicato fattori di rischio concreti che giustificassero il diniego dell'affidamento in prova e ha illegittimamente valorizzato la mera vicinanza temporale del reato come motivo ostativo. L'ordinanza è stata annullata e rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame dell'istanza, con l'indicazione di motivare adeguatamente secondo i principi di gradualità e valutazione della meritevolezza.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
La concessione delle misure alternative è rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza che deve valutare la meritevolezza e l'idoneità del beneficio a favorire il reinserimento; il diniego dell'affidamento in prova richiede l'indicazione dei fattori concreti che incrinano la prognosi di rieducazione e di non recidiva, non potendosi fondare sulla sola vicinanza temporale del reato.
art. 27 Costituzione
Richiamato come principio costituzionale della finalità rieducativa della pena: le decisioni esecutive non devono penalizzare irragionevolmente soggetti che mostrino elementi di reinserimento e collaborazione processuale; la motivazione deve rispettare tale finalità.
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità, ma non può decidere in modo automatico: deve motivare specificamente il rifiuto di misure alternative indicando fattori di rischio concreti e pertinenti.
- La mera vicinanza temporale tra il reato e l'esecuzione non costituisce di per sé motivo sufficiente per negare l'affidamento in prova.
- L'avvio recente di uno stile di vita regolare (convivenza stabile, lavoro) va valutato favorevolmente nel quadro complessivo e non può essere trasformato senza adeguata giustificazione in motivo di diniego.
- Il principio di gradualità impone che, se il regime richiesto appare inadeguato rispetto allo stadio trattamentale, il giudice spieghi perché sia necessaria una misura meno liberatoria.
- In caso di motivazione insufficiente o contraddittoria la decisione può essere annullata e rinviata per un nuovo esame conformemente ai principi indicati.
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