Direttiva 2000/71
Direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'articolo 10 della medesima direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/71/CE della Commissione aggiorna al progresso tecnico i metodi di misura e le specifiche tecniche contenuti negli allegati I-IV della direttiva 98/70/CE sulla qualità della benzina e del diesel. L’obiettivo è garantire coerenza con le norme europee EN 228 e EN 590 e facilitare l’applicazione uniforme delle regole sulla qualità dei carburanti. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro il 1° gennaio 2001.
Adegua al progresso tecnico i metodi di misura e gli allegati sulle specifiche ecologiche di benzina e combustibile diesel della direttiva 98/70/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento interno, e riguarda i combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione comandata (benzina) e ad accensione per compressione (combustibile diesel). L’intervento incide sugli allegati I-IV della direttiva 98/70/CE, cioè sulle specifiche ecologiche e sui metodi di prova da utilizzare per determinare la conformità dei combustibili. Non risultano esclusioni espresse nel testo fornito.
Adegamento al progresso tecnico dei metodi di misura per benzina e diesel
La direttiva 2000/71/CE della Commissione interviene sulla direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. La finalità è allineare al progresso tecnico i metodi di prova e le specifiche contenuti negli allegati tecnici, in coerenza con l’aggiornamento delle norme europee EN 228 ed EN 590.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 98/70/CE aveva fissato specifiche ecologiche per benzina senza piombo e combustibile diesel, rinviando agli allegati I-IV per i metodi di prova e le date di pubblicazione applicabili. La Commissione richiama l’esigenza di mantenere tali metodi coerenti con le norme tecniche europee aggiornate dal CEN il 29 ottobre 1999, così da facilitare l’applicazione uniforme della disciplina e garantirne l’attualizzazione tecnica.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda i combustibili disponibili sul mercato destinati:
- ai veicoli con motore ad accensione comandata, per la benzina;
- ai veicoli con motore ad accensione per compressione, per il combustibile diesel.
La disciplina opera mediante la sostituzione degli allegati I-IV della direttiva 98/70/CE, incidendo quindi sulle specifiche ecologiche e sui metodi di misura utilizzati per verificare la conformità dei carburanti. Il testo non prevede deroghe o esclusioni specifiche.
Contenuto normativo principale
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I-IV della direttiva 98/70/CE con gli allegati I-IV della nuova direttiva. Si tratta, in sostanza, di un aggiornamento tecnico delle tabelle e dei parametri di riferimento applicabili ai carburanti.
I considerando chiariscono che:
- i metodi di prova degli allegati devono essere coerenti con quelli delle norme EN 228 e EN 590;
- l’adeguamento risponde all’esigenza di tenere conto del progresso tecnico;
- le misure sono state adottate con il parere del comitato istituito dall’articolo 10 della direttiva 98/70/CE.
Obblighi degli Stati membri e margini di discrezionalità
L’articolo 2 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 1° gennaio 2001 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Gli Stati devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento.
La direttiva lascia un margine di discrezionalità limitato quanto alle modalità formali del recepimento, poiché stabilisce che gli atti nazionali debbano contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità concrete di tale riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Comunicazioni alla Commissione
Sempre l’articolo 2, paragrafo 2, prevede un obbligo di notifica del diritto interno adottato nel settore disciplinato dalla direttiva, con trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali di recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.
Rilievo pratico per operatori e consulenti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto in quanto modifica i parametri tecnici di conformità dei carburanti immessi sul mercato. La verifica della qualità della benzina e del diesel deve quindi essere effettuata secondo i metodi aggiornati dagli allegati sostitutivi, con impatto sui controlli di conformità, sulla documentazione tecnica e sui rapporti tra operatori della filiera e autorità competenti.
Disposizioni principali
Adeguamento degli allegati tecnici
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I-IV della direttiva 98/70/CE con gli allegati I-IV della presente direttiva, aggiornando i metodi di prova e le specifiche ecologiche per benzina e combustibile diesel.
Obbligo di recepimento entro il 1° gennaio 2001
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° gennaio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione.
Richiamo alla direttiva negli atti nazionali
Sempre l’articolo 2, paragrafo 1, prevede che gli atti di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali
L’articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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