Ordinanza n. 107/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., “a) dell’ordinanza settoriale n. 41 del 11.12.2025 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano, notificata a mezzo pec in pari data, mediante la quale, previa rettifica dell’ordinanza settoriale n. 38/25, è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale di “palestra” e, contestualmente, irrogata sanzione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 della L.R. n. 7 del 21.04.2020; b) del provvedimento espresso di diniego del 12.12.2025, notificato a mezzo pec in pari data, opposto dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano rispetto alla segnalazione certificata di agibilità prodotta dalla Fitness San Vitaliano S.r.l. mediante lo sportello telematico “Impresainungiorno” del SUAP per l’immobile di cui al Fg. 5 part. 640 sub 5, assunta al protocollo SUAP con n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 214041/11-11-2025; c) della nota prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0230276 del 11.12.2025 recante “Comunicazione SUAP pratica n.10817761215-11112025-1429 - SUAP 6814 - 10817761215 FITNESS SAN VITALIANO SRL - Diniego definitivo”; d) della nota prot. N.0015438/2025 del 11.12.2025 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano recante “Divieto di prosecuzione attività di “Palestra” di cui al prot. SUAP REP_PROV_NA/NA-SUPRO 214213/11-11-2025”; e) dell’ordinanza settoriale n. 38 del 11.11.2025 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano, di poi rettificata con l’adozione del provvedimento quivi gravato sub a), mediante la quale veniva disposta la chiusura dell’attività commerciale di “palestra” e, contestualmente, irrogata sanzione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 della L.R. n. 7 del 21.04.2020; f) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo;”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di chiusura dell’attività commerciale di palestra con irrogazione di sanzione pecuniaria, diniego della segnalazione certificata di agibilità e divieto di prosecuzione dell’attività
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare anche monocratica, l’ordinanza settoriale che, previa rettifica di un precedente provvedimento, ha disposto la chiusura dell’attività di palestra e applicato una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 145 della legge regionale n. 7/2020. Sono stati inoltre impugnati il diniego espresso opposto alla segnalazione certificata di agibilità presentata tramite il SUAP, la comunicazione del SUAP recante il diniego definitivo, il divieto di prosecuzione dell’attività e la precedente ordinanza di chiusura. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone il contenuto specifico delle censure dedotte, limitandosi a rilevare che, per il tipo di motivi proposti, il ricorso richiede un approfondimento incompatibile con la sede cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le censure non fossero suscettibili di adeguata delibazione nella fase cautelare e che fosse necessario un più opportuno approfondimento nel giudizio di merito. Non ha quindi concesso né negato espressamente la sospensione sulla base di una valutazione compiuta di fumus e periculum, ma ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissandola al 6 maggio 2026. Ogni decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla pronuncia definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando la causa necessita di approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può assicurare tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 56 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di eventuali misure cautelari monocratiche, senza che il TAR abbia adottato una misura ai sensi di tale disposizione.
art. 145 L.R. Campania n. 7/2020
Richiamato quale base normativa della sanzione pecuniaria irrogata con i provvedimenti comunali, senza interpretazione ulteriore nella presente fase.
Massime di principio
- Quando le censure rivolte contro provvedimenti amministrativi non possono essere adeguatamente valutate nella fase cautelare per la loro complessità o per la necessità di un approfondimento istruttorio e giuridico, il giudice può rinviare la decisione cautelare e fissare sollecitamente l’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una forma di tutela processuale alternativa alla decisione immediata sulla domanda cautelare quando il giudizio cautelare non consenta una delibazione adeguata delle censure.
- La regolazione delle spese della fase cautelare può essere rimessa alla decisione definitiva sul ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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