Cassazione Civile, Sentenza n. 6857/2020 del 11/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento con cui l’ufficio aveva rideterminato il classamento di due unità immobiliari a Roma, ottenute frazionando un appartamento e dichiarate con procedura DOCFA in categoria A/2, classe 3. L’ufficio aveva attribuito loro la categoria A/1, classe 3. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la decisione. Con cinque motivi di ricorso per cassazione, il contribuente ha denunciato: (1) vizio di motivazione e nullità della sentenza per l’omesso esame della deduzione secondo cui nella zona dei Parioli non vi erano unità A/1 con meno di dieci vani, mentre gli immobili controversi ne avevano rispettivamente sei e cinque, circostanza asseritamente risultante da perizia e documenti non contestati; (2) violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, per non avere la CTR confrontato gli immobili con unità tipo analoghe della zona, alle quali sarebbe stata attribuita la categoria A/2; (3) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente; (4) violazione dell’art. 53 Cost., per asserita lesione della capacità contributiva derivante dall’attribuzione di una classe superiore; (5) violazione dell’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento rispetto a immobili con caratteristiche analoghe. L’Agenzia delle Entrate aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso limitatamente a un immobile, deducendo acquiescenza del contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate relativa all’acquiescenza sull’immobile identificato dal mappale 510, perché non era stata prodotta documentazione idonea a dimostrarla. Ha accolto il secondo motivo: il contribuente aveva già dedotto nei gradi di merito la necessità del confronto con unità tipo analoghe, sicché la questione non era nuova; spettava inoltre al giudice applicare la norma pertinente anche a prescindere dal richiamo giuridico della parte. La CTR aveva confermato la categoria A/1 in base alle caratteristiche costruttive, agli affacci e alla zona, senza verificare l’esistenza nella zona di unità tipo simili per dimensioni e caratteristiche classate nella stessa categoria o in categoria inferiore. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 1142/1949, art. 61
Il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.
Il classamento richiede il confronto dell’unità immobiliare con unità tipo della zona censuaria aventi destinazione e caratteristiche conformi o analoghe. Il giudice che convalida la categoria attribuita deve quindi verificare tale confronto, anche rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche rilevanti dedotte nel giudizio.
D.P.R. n. 1142/1949, art. 9
La sentenza lo richiama nel riportare il testo dell’art. 61, ma non ne espone né applica autonomamente il contenuto.
La disposizione è richiamata solo all’interno del testo dell’art. 61 e non è oggetto di autonoma interpretazione nella decisione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Ne deriva che il mero inquadramento giuridico della fattispecie come riferita al D.P.R. n. 1142 del 1949 non rileva onde affermare la novità del motivo, considerato anche che l’applicazione della norma di diritto è attività che compete al giudice, indipendentemente dal rilievo della parte.
Il richiamo in cassazione a una diversa o più puntuale norma giuridica non rende nuova la censura se la questione fattuale e giuridica sottostante è stata già proposta nei gradi di merito; l’applicazione della norma compete al giudice.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Non applicabile: il motivo relativo alla nullità della sentenza è rimasto assorbito.
La Corte non ha deciso nel merito la censura di nullità della sentenza, dichiarata assorbita in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Non applicabile: il motivo relativo al vizio di motivazione e alla nullità della sentenza è rimasto assorbito.
La Corte non ha deciso nel merito la censura per vizio di motivazione e nullità, dichiarata assorbita.
Art. 53 Cost.
Non applicabile: la censura relativa alla capacità contributiva è rimasta assorbita.
La Corte non ha esaminato nel merito la dedotta violazione del principio di capacità contributiva.
Art. 3 Cost.
Non applicabile: la censura relativa al principio di eguaglianza è rimasta assorbita.
La Corte non ha esaminato nel merito la dedotta violazione del principio di eguaglianza.
Massime di principio
- Nel classamento catastale, la scelta della categoria e della classe deve derivare dal confronto dell’unità immobiliare con unità tipo della medesima zona censuaria che presentino destinazione e caratteristiche conformi o analoghe; la valutazione delle caratteristiche dell’edificio originario, della zona e degli affacci non sostituisce la verifica comparativa richiesta dalla legge.
- Se la questione sostanziale è stata già proposta nei gradi di merito, il suo più preciso inquadramento giuridico nel ricorso per cassazione non la rende nuova, poiché l’applicazione della norma di diritto compete al giudice.
- L’eccezione di acquiescenza non può essere accolta quando la parte che la deduce non produce documentazione idonea a dimostrarne il presupposto.
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