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Sentenza

Sentenza n. 8728/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202202828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, fondato su informazioni riguardanti il coniuge della richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, con un’unica articolata censura, violazione ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e violazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992. In particolare, ha sostenuto che gli elementi ostativi riguardavano il marito e non direttamente lei, senza che il provvedimento spiegasse il nesso tra le informazioni riferite al coniuge e un concreto pericolo per la sicurezza della Repubblica derivante dalla concessione della cittadinanza. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione della propria condotta irreprensibile, della lunga permanenza in Italia dal 2001, dell’inserimento sociale e familiare, della presenza di tre figli nati in Italia e del radicamento socio-lavorativo del marito. Ha chiesto anche l’acquisizione della documentazione informativa posta a fondamento del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un potere ampiamente discrezionale, non spettando al richiedente un diritto soggettivo alla naturalizzazione. L’Amministrazione deve svolgere una valutazione prognostica sull’integrazione del richiedente, sulla sua capacità di rispettare i doveri connessi allo status civitatis e sulla compatibilità dell’acquisto della cittadinanza con l’interesse pubblico alla sicurezza nazionale. Il sindacato giudiziale è limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Quanto all’art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992, il Collegio ha ritenuto che i motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica comprendano non solo fatti penalmente rilevanti, ma anche esigenze preventive e situazioni di astratta pericolosità sociale. È sufficiente, purché fondato su elementi concreti acquisiti da fonti istituzionalmente qualificate, anche un sospetto, senza necessità di una condanna penale o di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il TAR ha ritenuto legittimo il rilievo attribuito alle informazioni riguardanti il marito, segnalato dagli organismi di intelligence per la vicinanza ad ambienti riconducibili al radicalismo islamico di matrice jihadista. Il rapporto coniugale, quale legame familiare stabile e particolarmente intenso, può giustificare l’estensione della valutazione ostativa alla richiedente, salvo che si tratti di condotte strettamente personali e occasionali o che siano forniti specifici elementi idonei a escludere ogni significativa conoscenza o condivisione delle situazioni rilevanti. Il difetto di motivazione è stato escluso. In presenza di informazioni riservate, è legittimo un richiamo ob relationem alla documentazione informativa e l’obbligo motivazionale può essere assolto in forma attenuata, quando una disclosure completa possa pregiudicare la segretezza delle fonti o le attività di prevenzione. Nel caso concreto, la relazione riservata è stata acquisita nel giudizio in esecuzione di un’ordinanza istruttoria ed è stata resa accessibile alla ricorrente con le cautele previste, consentendole di esercitare pienamente il diritto di difesa e il contraddittorio. Il radicamento sociale della ricorrente, l’assenza di precedenti penali personali e la situazione lavorativa e di soggiorno del marito non sono stati ritenuti sufficienti a superare le criticità informative emerse. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, legge n. 91/1992

    la cittadinanza "può" essere concessa

    La disposizione attribuisce all’Amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale; l’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione non costituisce un diritto soggettivo del richiedente.

  • art. 6, lettera c), legge n. 91/1992

    comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

    La cittadinanza può essere negata per ragioni di sicurezza nazionale anche preventive, non limitate all’accertamento di reati; sono sufficienti sospetti fondati su elementi concreti provenienti da fonti istituzionalmente qualificate.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione del diniego può essere assolto in forma attenuata, mediante richiamo ob relationem a informazioni riservate, quando l’esplicitazione integrale dei dati possa pregiudicare la sicurezza nazionale o la tutela delle fonti.

  • art. 7 legge n. 241/1990

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica statuizione autonoma sulla comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza di smaltimento; non costituisce oggetto di una specifica interpretazione decisiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall’art. 9 della legge n. 91/1992, è espressione di un potere ampiamente discrezionale e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo; il giudice amministrativo può verificare soltanto l’adeguatezza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
  • I comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica di cui all’art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992 comprendono anche valutazioni preventive di pericolosità e non richiedono l’accertamento di responsabilità penali, l’esistenza di condanne o l’adozione di provvedimenti restrittivi; è sufficiente un sospetto fondato su elementi concreti provenienti da organismi istituzionalmente qualificati per la sicurezza dello Stato.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza, le informazioni negative relative al coniuge possono assumere rilievo anche nei confronti del richiedente, poiché il rapporto coniugale costituisce un legame stabile e intenso normalmente idoneo a implicare conoscenza e prossimità rispetto alle frequentazioni e ai contatti dell’altro coniuge, salvo specifici elementi che escludano tale collegamento o riguardino condotte esclusivamente personali e occasionali.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate attinenti alla sicurezza nazionale, l’obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata mediante richiamo ob relationem alla documentazione informativa, se la divulgazione integrale pregiudicherebbe la segretezza delle fonti o l’attività di prevenzione. Il diritto di difesa può essere garantito mediante ostensione della documentazione riservata nel processo, con le cautele necessarie per la protezione dei contenuti classificati.
  • Il radicamento sociale e familiare del richiedente, l’assenza di precedenti penali personali e la regolare posizione lavorativa o di soggiorno dei familiari non impongono la concessione della cittadinanza e non prevalgono automaticamente sulle risultanze degli organismi di sicurezza, quando queste evidenzino criticità concrete incompatibili con l’interesse pubblico alla sicurezza della Repubblica.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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