Cassazione Civile, Ordinanza n. 27196/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente commerciale)
La controversia
Una società operante nella vendita e manutenzione di apparecchiature per la diagnostica conveniva in giudizio il gestore telefonico deducendo l'inadempimento del contratto di telefonia: due linee telefoniche sarebbero rimaste guaste e il ripristino sarebbe avvenuto dopo 62 giorni. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il gestore al risarcimento. In appello il gestore sosteneva che il disservizio fosse dipeso da atti vandalici di ignoti e che la riparazione fosse avvenuta in tempi ragionevoli; inoltre contestava la liquidazione equitativa del danno per difetto di prova del preteso calo di fatturato. La Corte d'appello respingeva il gravame, ritenendo inammissibile la prima censura per divieto di nova e difetto di specificità, e confermando il danno da perdita di chance, desunto dal calo di fatturato nei mesi interessati dal guasto. Con il ricorso per cassazione la società di telecomunicazioni denunciava violazione degli artt. 2697, 1223 e 1226 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la controparte non aveva provato il danno e che la liquidazione equitativa era illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo non conforme agli oneri di specificità e autosufficienza dell'art. 366 c.p.c., perché non riproduceva adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondava e non indicava in modo puntuale dove e come le questioni fossero state dedotte nei giudizi di merito. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile sia perché non riguardava un fatto storico decisivo, sia perché il giudizio era di doppia conforme, sia perché tendeva in realtà a rivalutare il merito probatorio, operazione preclusa in cassazione. È stata anche esclusa la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una specifica indicazione dei motivi e degli atti/documenti posti a fondamento, con autosufficienza sostanziale sufficiente a consentire il controllo diretto della Corte di legittimità
art. 369 c.p.c.
l'autosufficienza può essere soddisfatta anche mediante riferimenti idonei a identificare la fase del processo in cui documenti e atti sono stati prodotti o formati
art. 342 c.p.c.
l'appello deve rispettare il principio di specificità dei motivi di gravame, indicando con precisione le ragioni di censura
art. 345 c.p.c.
in appello è vietata la proposizione di nova
art. 2697 c.c.
la doglianza relativa all'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare la valutazione di merito delle prove
art. 1223 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di danno risarcibile, ma la censura è stata respinta per difetto di autosufficienza e per inammissibilità della rivalutazione del merito
art. 1226 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione equitativa del giudice di merito in presenza di prova del pregiudizio
art. 115 c.p.c.
non è censurabile in cassazione la mera valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura in sede di legittimità
art. 360 c.p.c.
la Corte distingue tra violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, affermando che la doglianza non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme è preclusa la censura per omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla norma
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta gli oneri di specificità e autosufficienza, cioè quando non riproduce o localizza con precisione gli atti e i documenti rilevanti e non consente il controllo diretto della decisività delle censure.
- La denuncia di violazione di legge non è ammissibile se non si confrontano in modo puntuale le norme invocate con la motivazione della sentenza impugnata; non basta richiamare astrattamente le disposizioni sostanziali o processuali.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per contestare l'apprezzamento del merito compiuto dai giudici di primo e secondo grado.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sull'omesso esame di un fatto decisivo è ulteriormente ristretto nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La valutazione dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta delle fonti del convincimento, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e coerente.
- In materia di danno da inadempimento contrattuale, il giudice di merito può procedere a liquidazione equitativa quando il pregiudizio risulti provato nel suo an e la sua quantificazione precisa sia difficoltosa, purché la motivazione sia coerente e ancorata alle risultanze di causa.
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