Cassazione Penale, Sentenza n. 30640/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava in primo luogo la carenza di motivazione della Corte d'Appello rispetto alla riconosciuta pericolosità sociale e alla scelta della misura di sicurezza, lamentando l'assenza di elementi logico-fattuali che comprovassero la probabilità di recidiva, la concretezza dell'attualità della pericolosità e la necessità terapeutica e di controllo connessa alla misura adottata. In secondo luogo si deduceva violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), sostenendo che l'applicazione della misura di sicurezza in appello, in assenza di gravame del pubblico ministero, avrebbe avuto effetto peggiorativo sulla libertà dell'imputato rispetto alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla presunta reformatio in peius: l'assoluzione per infermità psichica seguita dall'applicazione di una misura di sicurezza non configura peggioramento vietato, essendo il proscioglimento un vantaggio rispetto alla pena. Quanto alla motivazione sulla pericolosità sociale, la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'Appello, fondata su elementi quali abitualità del reato, recidiva specifica infraquinquennale, abuso di alcol e stupefacenti, ludopatia, plurimi ricoveri e accertamenti medici che evidenziavano un disturbo psicotico con totale incapacità di intendere e volere. Tuttavia la sentenza è stata annullata parzialmente perché manca una motivazione specifica e adeguata circa la scelta della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia rispetto alle altre misure possibili: non è stato esplicitato il percorso logico-giuridico che dimostrasse la necessità e la proporzionalità di quella specifica misura e la sua idoneità a soddisfare le esigenze terapeutiche e di tutela. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla scelta della misura di sicurezza e ha disposto il rinvio a diversa Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 89 cod. pen.
Richiamata come circostanza attenuante riconosciuta in primo grado dal Tribunale.
art. 203 cod. pen.
Norma rilevante con riferimento all'accertamento della pericolosità sociale e alle misure di sicurezza; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione in ordine alla pericolosità concreta e attuale.
art. 219 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 203 in relazione ai criteri di applicazione delle misure di sicurezza e alla necessità di adeguata motivazione.
art. 597 cod. proc. pen.
Esaminato con riferimento al divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto che l'applicazione della misura di sicurezza dopo l'assoluzione per infermità non violi il divieto perché l'imputato è comunque avvantaggiato rispetto alla condanna penale.
art. 222 cod. pen.
Fondamento normativo per l'applicazione della misura di sicurezza a seguito di proscioglimento per infermità: la norma autorizza l'applicazione della misura di sicurezza più adeguata.
art. 13, comma 3, cod. pen.
Riferito come insieme di elementi da valutare complessivamente per accertare la pericolosità sociale (es. abusi, patologie, condotte vessatorie, ricoveri, recidiva).
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento; citata come disciplina applicata nel processo di cassazione.
Massime di principio
- L'assoluzione per infermità psichica può essere accompagnata dall'applicazione di una misura di sicurezza senza configurare reformatio in peius, purché fondata e motivata.
- La Corte che applica una misura di sicurezza deve motivare non solo la pericolosità sociale, ma anche la scelta specifica della misura, esplicitando perché essa è necessaria e proporzionata rispetto ad alternative meno afflittive e in funzione delle esigenze terapeutiche.
- La valutazione della pericolosità sociale deve basarsi su elementi concreti e processuali (abitudini delittuose, recidiva, abuso di sostanze, diagnosi psichiatrica, precedenti ricoveri, condotte aggressive), valutati globalmente.
- In assenza di adeguata motivazione sulla scelta della misura di sicurezza, la Cassazione annulla limitatamente a quel profilo e dispone il rinvio per un nuovo esame motivato.
- Nei casi di contestazione sulla reformatio in peius l'elemento decisivo è se la decisione di appello comporti o meno un concreto vantaggio per l'imputato rispetto alla condanna impugnata: l'assoluzione con misura di sicurezza è considerata in termini generali un vantaggio rispetto alla pena detentiva.
- In fase di rinvio la Corte di merito dovrà esplicitare il percorso logico-giuridico che collega la diagnosi e i bisogni terapeutici all'idoneità e alla proporzionalità della misura di sicurezza scelta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →