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Sentenza

Sentenza n. 1828/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1310/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il loro diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, e aveva condannato l’amministrazione al pagamento complessivo di euro 1.000,00 per ciascun ricorrente mediante emissione di buoni elettronici di spesa. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, nonostante la notificazione del titolo. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’integrale esecuzione della pronuncia.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme spettanti mediante emissione dei buoni elettronici previsti dal titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario dovrà operare tramite il Processo Amministrativo Telematico; l’incarico è privo di compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio, che i ritardi nell’esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa e che le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari integra, unitamente al passaggio in giudicato del titolo, il presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle ulteriori condanne pecuniarie quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 26 c.p.a.

    In materia di spese processuali, il giudice amministrativo applica il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dell’obbligazione posta a carico dell’amministrazione.
  • In presenza di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una sentenza svolge un munus obbligatorio di ausiliario del giudice, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente può essere applicata per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001, quando l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Nell’ottemperanza, il giudice può imporre al commissario ad acta il deposito degli atti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, secondo le modalità operative previste per gli ausiliari del giudice.
  • Il ritardo nell’esecuzione del giudicato e della sentenza di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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