Cassazione Penale, Sentenza n. 13839/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/10/2023 del Tribunale di Brescia che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha aggravato la misura cautelare disponendo gli arresti domiciliari per il pericolo di reiterazione di reati di traffico di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduce che l'aggravamento è ingiustificato perché, nei due mesi precedenti, ha rispettato scrupolosamente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, le perquisizioni hanno dato esito negativo e non è più stato trovato in possesso di stupefacenti, mostrando così affidabilità e adeguatezza della misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato vizi specifici dell'ordinanza impugnata né ha confutato criticamente le ragioni del Tribunale che hanno evidenziato l'ampiezza e la continuità del traffico illecito (oltre due anni, mobilità tra più Comuni, prosecuzione dell'attività nonostante conoscenza delle indagini, sequestro e arresto in flagranza). La Corte ha ritenuto che il breve periodo di osservazione e il rispetto formale delle prescrizioni non dimostrino la cessazione dell'attività delittuosa. Conseguentemente il ricorso è respinto come inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico sugli stupefacenti), art. 73, comma 5
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; qui richiamata per identificare la tipologia di reato (traffico di cocaina) che giustifica esigenze cautelari severe per il pericolo di reiterazione.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, lett. g
Richiamata come regime sanzionatorio/conseguenze legate al reato contestato; nel contesto serve a qualificare la gravità e la tipologia della fattispecie come elemento per la valutazione della misura cautelare.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma processuale richiamata per indicare la procedura seguita nella trattazione del ricorso (modalità di trattazione secondo il decreto-legge).
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione che consente la condanna alle spese e, se imputabile a colpa del ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare oneri a carico del ricorrente.
Regolamento della Corte di Cassazione, art. 28
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (formalità di esecuzione della sentenza).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando i motivi sono generici o non correlati in modo specifico con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: è necessario indicare vizi di legittimità concreti e contestare le argomentazioni del giudice di merito.
- Il rispetto formale di una misura meno afflittiva per un periodo breve non è di per sé sufficiente a dimostrare l'assenza del pericolo di reiterazione, soprattutto se il fatto illecito è stato commesso in forma continuata e con elementi di persistenza (organizzazione, clientela fidelizzata, mobilità territoriale).
- Quando il pubblico ministero propone appello cautelare e il giudice ritiene fondate le esigenze cautelari (es. continuità del reato, mobilità, precedenti elementi investigativi come arresti e sequestri), l'aggravamento della misura può essere giustificato anche se il periodo di osservazione della misura precedente è breve.
- In cassazione non è ammesso riproporre semplicemente le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate dal giudice di merito: il ricorrente deve svolgere una critica specifica al ragionamento logico-giuridico del provvedimento impugnato.
- Il ricorrente rischia condanna per spese e pagamento a favore della Cassa delle Ammende se il ricorso è ritenuto inammissibile e la fault è imputabile alla sua condotta (onere di non proporre impugnazioni manifestamente generiche).
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