Cassazione Penale, Sentenza n. 48821/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 1 giugno 2023 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta e in subordine per equivalente) in relazione al reato di cui all'art. 10‑quater del D.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione (art. 606 lett. b) c.p.p.) per assenza di indicazione di fatti specifici successivi al 2019 riconducibili alla società o al legale rappresentante e per carenza di elementi indiziari collegabili alla ipotizzata attività criminosa; (ii) violazione di legge e illogicità nella valutazione del periculum in mora, contestando che il Tribunale avesse integrato la motivazione oltre i suoi poteri e ritenendo inesistenti esigenze cautelari a fronte di bilanci economici favorevoli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di procura speciale: la procura allegata risultava limitata alla posizione personale di Del Zompo e/o alla sola istanza di riesame ex art. 324 c.p.p., non comprendendo espressamente il potere di proporre il ricorso di cassazione nell'interesse della società. Per questo difetto formale la Corte non è entrata nel merito dei motivi dedotti. Condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, fatto salvo il mancato ravviso di colpa grave, pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000, art. 10‑quater
Norma relativa al reato in relazione al quale fu disposto il sequestro preventivo; citata come titolo del fatto contestato ma non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b)
Motivo di cassazione invocato (vizio di motivazione): la parte ha censurato la valutazione del fumus commissi delicti del giudice di merito, ma la Corte non ha esaminato il merito per il vizio formale della procura speciale.
Codice di procedura penale, art. 100
"stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale"
Interpretazione applicata: per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico (terzi interessati) il difensore deve essere munito di procura speciale per stare in giudizio; l'assenza di tale procura rende inammissibile il ricorso proposto dal difensore del terzo interessato.
Codice di procedura penale, art. 324
Norma richiamata rispetto alla procura speciale che risultava limitata alla sola istanza di riesame ex art. 324 c.p.p.; la Corte ha ritenuto quella limitazione insufficiente a legittimare il difensore a proporre il ricorso in cassazione per la società.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali alla ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende): la Corte ha ritenuto che non fosse provata la presentazione del ricorso senza colpa e ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Codice di procedura civile, art. 83 (richiamo giurisprudenziale)
Richiamato in analogia per sottolineare la necessità della procura speciale per il difensore del terzo con interesse civilistico, conformemente alla giurisprudenza citata.
Massime di principio
- Quando un difensore agisce per un soggetto portatore di un interesse meramente civilistico (terzo interessato, società), è necessaria una procura speciale esplicita che abiliti il difensore a proporre l'atto specifico (ad es. ricorso in cassazione). Una procura limitata ad atti o procedimenti diversi (es. solo riesame) non è sufficiente.
- Se manca la procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p., il ricorso è inammissibile e il giudice non entra nel merito delle censure. Pertanto, vizi sostanziali della decisione di merito (es. carenza di motivazione sul fumus o sul periculum) rischiano di non essere esaminati per difetti formali.
- Il difensore dell'indagato/imputato, diversamente dal difensore del terzo, può impugnare senza procura speciale poiché rappresenta l'interessato ex lege; la distinzione tra rappresentanza dell'imputato e difesa del terzo è cruciale nella scelta delle formalità da allegare.
- Prima di proporre impugnazioni importanti (riesame, ricorso per cassazione), verificare e documentare espressamente l'estensione della procura speciale alla specifica fase e al specifico rimedio: indicare la persona giuridica, il procedimento e l'atto che si intende proporre.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali può comportare oltre all'inammissibilità anche l'onere delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; tuttavia, l'entità della sanzione può essere modulata se non sussiste colpa grave.
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