Sentenza n. 1356/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione Dirigenziale n. 1306 del 29 settembre 2025, notificata in data 2 ottobre 2025, con la quale – in via di autotutela – il Dirigente dell’Area 6 “Territorio e Sviluppo” del Comune di Lecco, responsabile del procedimento, ha disposto la revoca della procedura di alienazione del terreno comunale sito in Lungolario Luigi Cadorna – Lecco, nonché degli atti connessi (Determinazioni n. 577/2025 di indizione e n. 808/2025 di aggiudicazione provvisoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca in autotutela della procedura di alienazione di un terreno comunale e degli atti connessi, inclusa l’aggiudicazione provvisoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura di alienazione di un terreno comunale, presentando l’offerta più elevata, pari a 38.000 euro, rispetto all’offerta di 36.000 euro della controinteressata. Il Comune lo aveva individuato quale aggiudicatario provvisorio. A seguito delle osservazioni della seconda classificata, che aveva rilevato una difformità tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere nell’offerta, il Comune aveva revocato in autotutela l’intera procedura, assumendo l’indeterminatezza dell’offerta e il rischio di futuri contenziosi. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; erronea interpretazione dell’offerta economica, sostenendo che si trattasse di un mero errore materiale e che dovesse prevalere l’importo espresso in cifre; illogicità, contraddittorietà, sviamento, violazione della buona fede e lesione dell’affidamento; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca; sviamento di potere per avere il Comune agito in seguito alla sollecitazione della seconda classificata. Il ricorso era stato originariamente proposto in sede straordinaria e successivamente trasposto davanti al TAR a seguito delle opposizioni del Comune e della controinteressata. Il Comune ha eccepito la tardività della trasposizione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità della revoca. Ha accolto l’eccezione del Comune e dichiarato il ricorso irricevibile. La controversia riguarda una procedura di privatizzazione e dismissione di un bene pubblico, soggetta al rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a., con dimidiazione dei termini processuali. L’art. 48, comma 1, c.p.a. prevede che, dopo l’opposizione al ricorso straordinario, il ricorrente debba depositare l’atto di costituzione entro sessanta giorni dalla notifica dell’opposizione, notificandolo alle altre parti. Poiché il termine di costituzione non coincide con quello per la notificazione del ricorso introduttivo, esso è soggetto alla dimidiazione prevista dall’art. 119 c.p.a. e si riduce quindi a trenta giorni. L’atto di costituzione serve a riproporre il ricorso già introdotto in sede straordinaria e non è equiparabile alla notificazione del ricorso introduttivo; neppure l’avviso di voler insistere nel ricorso può essere assimilato a quest’ultima notificazione. Il Collegio ha inoltre escluso l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in ragione dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sulla necessità di rispettare il termine dimidiato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., con compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
entro sessanta giorni dalla notifica dell’opposizione
Nella trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, il ricorrente deve depositare e notificare l’atto di costituzione entro il termine previsto dalla norma; tale termine è soggetto alla dimidiazione quando trova applicazione il rito abbreviato.
art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il rito abbreviato si applica alle controversie relative alle procedure di privatizzazione e dismissione di beni pubblici e comporta la dimidiazione dei termini processuali, salvo il termine per la notificazione del ricorso introduttivo.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
L’opposizione apre la fase giurisdizionale e l’atto di costituzione ripropone il ricorso amministrativo senza poter modificare o integrare motivi e conclusioni.
art. 37 c.p.a.
L’errore scusabile è rimedio eccezionale e non è concedibile quando il quadro normativo e giurisprudenziale sul termine processuale applicabile è consolidato.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardiva introduzione o prosecuzione del giudizio comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla legittimità della revoca in autotutela; la questione non è stata esaminata per l’irricevibilità del ricorso.
art. 21-nonies l. 241/1990
Norma invocata dal ricorrente in relazione all’autotutela; la questione non è stata esaminata per l’irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda una procedura di privatizzazione o dismissione di un bene pubblico, si applica il rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a., con dimidiazione dei termini processuali, salvo il termine per la notificazione del ricorso introduttivo.
- Nella trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, il termine previsto dall’art. 48 c.p.a. per il deposito e la notificazione dell’atto di costituzione è un termine del giudizio e, nelle materie soggette al rito abbreviato, si riduce da sessanta a trenta giorni.
- L’atto di costituzione successivo all’opposizione al ricorso straordinario non è equiparabile alla proposizione o alla notificazione del ricorso introduttivo, poiché si limita a riproporre il ricorso già presentato in sede amministrativa.
- L’avviso di voler insistere nel ricorso straordinario, pur dovendo essere notificato alle altre parti a pena di inammissibilità, non è assimilabile alla notificazione del ricorso introduttivo ai fini dell’esclusione della dimidiazione dei termini processuali.
- L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando l’applicazione del termine dimidiato per la costituzione successiva all’opposizione sia chiarita da un quadro normativo e giurisprudenziale consolidato.
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