Cassazione Penale, Sentenza n. 7389/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Campobasso per mancato deposito, con l'atto d'appello, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio (requisiti «a pena d'inammissibilità" previsti dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.). Il ricorrente ha inoltre dedotto l'abrogazione/variazione normativa successiva e ha sostenuto che, per effetto dell'innalzamento delle soglie di compensabilità dei crediti d'imposta, il fatto non sarebbe più configurabile come reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile all'appello proposto in data 26/07/2023 la disciplina dell'art. 581 c.p.p., comma 1-quater, per effetto delle regole intertemporali fissate dalle Sezioni Unite, e ha confermato che il deposito del mandato e dell'elezione di domicilio deve avvenire "con l'atto d'impugnazione"; il deposito successivo (14/11/2023) non sanava l'inammissibilità, specie essendo intervenuto dopo il termine per proporre appello. La doglianza sulla "depinalizzazione" è stata respinta: l'innalzamento delle soglie di compensabilità fiscali non incide sulla fattispecie penale, per la quale resta rilevante la soglia di €50.000 riferita ai crediti inesistenti o indebitamente utilizzati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di €3.000,00 in via equitativa.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter e 1-quater)
Il comma 1-quater impone, a pena d'inammissibilità, che l'atto di impugnazione del difensore contenga lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio; il deposito deve avvenire contestualmente all'atto di impugnazione e non può essere effettuato in epoca successiva per sanare la carenza.
art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. n.150/2022
inserimento dei commi 1-ter e 1-quater nell'art. 581 c.p.p.
Norma che ha introdotto i commi richiamati; applicata alle impugnazioni proposte fino alla data indicata dalle regole intertemporali richiamate dalle Sezioni Unite.
legge 9 agosto 2024, n. 114
abrogazione/ modifiche richiamate nel testo
Ha modificato il regime di impugnazioni (abrogando l'art. 581 comma 1-ter? o rideterminando applicazioni), ma per ragioni intertemporali la disciplina previgente resta applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024.
art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
riferimento alla fattispecie penale contestata
Norma che sanziona l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti; la soglia penalmente rilevante è quella di €50.000 riferita all'ammontare dei crediti indebiti, non le soglie amministrative/tributarie di compensabilità citate dal ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
citato per la condanna alle spese
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per far gravare le spese sul ricorrente.
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in riferimento ai criteri di valutazione della buona fede o colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; qui valutata per escludere colpa grave ma comunque imporre un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Quando la legge richiede che il mandato a impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio siano depositati "con l'atto d'impugnazione", il deposito successivo non sanifica l'inammissibilità, anche se l'impugnazione non è ancora stata esaminata.
- Le modifiche legislative successive non si applicano automaticamente alle impugnazioni già proposte: occorre rispettare le regole intertemporali stabilite dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Modifiche di natura tributaria (es. innalzamento delle soglie di compensabilità dei crediti d'imposta) non comportano automaticamente la depenalizzazione di condotte previste dal codice penale tributario; occorre verificare quale sia la soglia espressamente prevista nella fattispecie penale (qui €50.000).
- Anche se il ricorso per cassazione è inammissibile, la Corte può comunque, in casi opportuni, rilevare la sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie; tuttavia tale pronuncia richiede che la norma sostanziale penale sia effettivamente mutata in senso depenalizzante.
- In caso di inammissibilità non manifestamente imputabile a grave colpa del difensore, il giudice può comunque irrogare un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende oltre alla condanna alle spese processuali.
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