Circolare numero 79 del 08-06-2012
A decorrere dal 1° luglio 2012 sono rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'aggiornamento annuale dei livelli di reddito familiare rilevanti per l'assegno per il nucleo familiare, previsto dalla legge n. 153/88. Sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo tra il 2010 e il 2011, pari al 2,7%, vengono rivalutati i limiti di reddito già in vigore dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012. Le nuove tabelle con livelli reddituali e importi mensili si applicano dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 e valgono anche per il calcolo degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali. Le sedi devono diffondere tempestivamente il contenuto ai datori di lavoro, alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato.
Rivalutazione annuale dei livelli di reddito per l'assegno per il nucleo familiare dal 1° luglio 2012
Rivalutazione annuale dei livelli di reddito per l'assegno per il nucleo familiare
La circolare dà attuazione all'aggiornamento annuale dei livelli di reddito familiare rilevanti ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, in conformità alla legge n. 153/88. L'adeguamento decorre dal 1° luglio di ciascun anno ed è collegato alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Base normativa e criterio di rivalutazione
La disciplina richiamata prevede che i limiti di reddito siano rivalutati annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la prestazione e l'anno immediatamente precedente. La circolare applica tale meccanismo ai livelli reddituali utilizzati per l'assegno per il nucleo familiare.
Misura della variazione ISTAT
Per il periodo considerato, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2010 e il 2011 è risultata pari al 2,7%. Tale percentuale costituisce il parametro di rivalutazione dei livelli di reddito già in vigore per il periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012.
Nuove tabelle e periodo di applicazione
La circolare segnala che sono allegate le tabelle recanti i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione. Le nuove misure si applicano dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 e riguardano le diverse tipologie di nuclei familiari.
Incidenza sugli importi della prestazione
I medesimi livelli di reddito rivalutati devono essere utilizzati anche per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali dell'assegno per il nucleo familiare, garantendo coerenza tra le varie modalità di calcolo della prestazione.
Indicazioni operative per la diffusione
Le sedi sono invitate a promuovere con la massima sollecitudine la diffusione del contenuto della circolare presso i datori di lavoro, le associazioni di categoria, i consulenti del lavoro e gli enti di patronato, al fine di assicurare un tempestivo adeguamento operativo.
Punti principali
Base normativa della rivalutazione
La legge n. 153/88 prevede che i livelli di reddito familiare per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare siano rivalutati ogni anno, con decorrenza dal 1° luglio, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata tra l'anno di riferimento dei redditi e l'anno immediatamente precedente.
Indice ISTAT applicato
In base ai calcoli ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2010 e il 2011 è pari al 2,7%. Tale indice è stato utilizzato per rivalutare i livelli di reddito già in vigore nel periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012.
Nuovi livelli reddituali e decorrenza
Le tabelle allegate alla circolare contengono i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Validità per altre periodicità della prestazione
Gli stessi livelli di reddito sono validi anche per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali dell'assegno per il nucleo familiare.
Diffusione della circolare
Le sedi sono invitate a dare tempestiva informazione del contenuto della circolare ai datori di lavoro, alle rispettive associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato.
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