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Circolare

Circolare numero 80 del 08-06-2012

Premessa. Obbligo di copertura contributiva correlata all’effettivo esercizio dell’attività artigiana. Iscrizione alla gestione artigiani. Istruzioni operative. 5. Requisiti tecnico–professionali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per gli artigiani, l'obbligo contributivo alla gestione previdenziale nasce dall'effettivo esercizio dell'attività e non solo dall'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Viene illustrato l'impatto dell'art. 9-bis del d.l. n. 7/2007, come introdotto dal d.l. n. 70/2011, sulle iscrizioni tramite ComUnica, sugli accertamenti d'ufficio e ispettivi, e sui rapporti tra determinazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato e valutazioni dell'INPS. La circolare precisa inoltre che le delibere regionali non vincolano l'Istituto ai fini previdenziali e che, in caso di esercizio di fatto dell'attività, il contributo resta dovuto anche se mancano requisiti tecnico-professionali o intervengano successivi provvedimenti di variazione o cancellazione dall'albo.

Iscrizione all'albo artigiani e obbligo contributivo collegato all'effettivo esercizio dell'attività

Iscrizione all'albo artigiani e obbligo contributivo correlato all'effettivo esercizio

La circolare esamina gli effetti dell'art. 9-bis del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, come introdotto dall'art. 6, comma 2, lettera f-sexies), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106. L'intervento normativo chiarisce il rapporto tra iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e obbligo contributivo alla gestione artigiani, ribadendo che il presupposto decisivo è l'effettivo esercizio dell'attività e non la sola iscrizione formale.

Decorrenza dell'iscrizione e della contribuzione

Per l'avvio di un'impresa artigiana, l'interessato deve presentare, tramite ComUnica, una dichiarazione di possesso dei requisiti di qualifica artigiana. La dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo con decorrenza dalla data di inizio attività indicata dall'interessato. Da tale data decorre anche l'obbligo contributivo, anche qualora l'Organismo preposto alla tenuta dell'Albo stabilisca, per fini amministrativi, una diversa decorrenza. La circolare precisa che la competenza regionale sulle procedure di tenuta dell'Albo non limita l'autonomia dell'Istituto nell'imposizione della contribuzione, che resta collegata alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.

Accertamenti d'ufficio e verifiche ispettive

Il comma 4 dell'art. 9-bis prevede che, quando da accertamenti o verifiche ispettive emergano condizioni per l'iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani, l'ente accertatore debba comunicare all'ufficio del registro delle imprese gli elementi utili per l'iscrizione all'albo provinciale. In tal caso l'iscrizione all'Albo decorre immediatamente. La disciplina si applica alle verifiche ispettive e agli accertamenti d'ufficio successivi al 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2011.

Effettivo esercizio dell'attività e carenza dei requisiti tecnico-professionali

La circolare insiste sul fatto che l'elemento determinante è l'effettivo esercizio dell'attività artigianale. Se tale esercizio sussiste, l'interessato è tenuto al versamento contributivo per tutto il periodo di svolgimento dell'attività, anche in presenza di carenza dei requisiti tecnico-professionali. Qualora tale carenza sia accertata successivamente dagli organismi regionali competenti, l'iscrizione previdenziale può essere effettuata con decorrenza retroattiva, anche per periodi pregressi, indipendentemente dall'iscrizione all'Albo. Inoltre, eventuali provvedimenti di variazione o cancellazione dall'Albo non eliminano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo accertato, che permane fino alla data della delibera di cancellazione, momento dal quale si presume la cessazione dell'attività.

Tutela difensiva dell'interessato

Resta ferma la possibilità per l'interessato di provare il mancato esercizio dell'attività artigianale mediante i rimedi amministrativi o giurisdizionali avverso l'accertamento o il verbale ispettivo. La circolare precisa quindi che l'obbligo contributivo non deriva automaticamente dall'atto amministrativo, ma dall'effettiva attività svolta, salva la possibilità di contestare l'accertamento.

Evoluzione normativa dell'iscrizione alla gestione artigiani

La circolare ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. La l. 8 agosto 1985, n. 443, attribuiva all'iscrizione all'Albo efficacia costitutiva solo ai fini delle agevolazioni per le imprese artigiane, non ai fini contributivi e previdenziali. La giurisprudenza di legittimità richiamata conferma che l'obbligo contributivo nasce con l'esercizio dell'attività avente le caratteristiche previste dalla legge. Successivamente, il d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla l. 17 marzo 1993, n. 63, aveva attribuito carattere vincolante ai provvedimenti delle C.P.A. anche ai fini previdenziali e assistenziali; l'INPS ne aveva preso atto con la circolare n. 32 del 29 gennaio 1994. Tuttavia, l'art. 9 della l. 2 aprile 2007, n. 40, ha abrogato l'art. 1 del d.l. n. 6/1993, eliminando ogni vincolo previdenziale dei provvedimenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Autonomia dell'INPS rispetto alle decisioni delle C.P.A.

Le delibere delle C.P.A., o degli altri organismi competenti alla tenuta dell'Albo, conservano efficacia costitutiva solo per le agevolazioni riconosciute alle imprese artigiane. Se negano la qualifica artigiana, non pregiudicano l'autonomia dell'INPS nel verificare i requisiti per l'iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani. La circolare sottolinea che, in caso di discordanza con le risultanze dell'Albo, l'INPS, ai fini della classificazione dell'impresa ex art. 49 della l. n. 88/1989, deve attivare la procedura di impugnazione prevista dall'art. 7 della l. n. 443/1985, ferma restando l'assenza di vincolatività previdenziale della delibera difforme.

Domande tramite ComUnica, delibere inopponibili e effetti sulla posizione contributiva

Per le domande di iscrizione, variazione o cancellazione presentate tramite ComUnica, la circolare conferma che le relative iscrizioni producono effetti diretti anche ai fini previdenziali, sulla base della presunzione che i soggetti posseggano i requisiti dichiarati e che gli enti riceventi abbiano effettuato il controllo formale. La regola cede solo in presenza di elementi contrari o di delibere inopponibili ai sensi dell'art. 43 della l. n. 183/2010. In tali casi l'INPS deve comunque valutare, oltre alle ulteriori evidenze documentali, anche l'eventuale esercizio effettivo dell'attività, eventualmente acquisendo specifiche dichiarazioni. Se la delibera inopponibile riguarda il venir meno del requisito tecnico-professionale e incide sulla posizione contributiva, l'obbligo contributivo permane sino alla cessazione effettiva dell'attività.

Variazioni o cancellazioni adottate dalla C.P.A. su posizioni aperte per accertamento INPS

Quando la variazione o cancellazione adottata dalla C.P.A. riguarda una posizione assicurativa aperta a seguito di accertamento d'ufficio o ispettivo dell'INPS e comporta l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 9-bis, il provvedimento non ha efficacia automatica. Se la causa della variazione o cancellazione è la carenza dei requisiti tecnico-professionali, si applica la regola della permanenza dell'obbligo contributivo per l'esercizio di fatto sino alla data della delibera di cancellazione. Se, invece, le ragioni sono diverse, il provvedimento può essere valutato ai fini dell'esercizio del potere di autotutela.

Requisiti tecnico-professionali e collaboratori familiari

La circolare chiarisce che i requisiti tecnico-professionali sono requisiti personali e professionali richiesti da specifiche leggi di settore per attività che implicano particolare preparazione e responsabilità verso gli utenti. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, il possesso di diploma di laurea tecnica, di diploma o qualifica con successivo periodo di inserimento, di attestato di idoneità tecnico-sanitaria o di esperienza lavorativa triennale presso impresa abilitata. La verifica della loro sussistenza resta comunque affidata all'organismo competente secondo la normativa regionale.

Quanto ai collaboratori o coadiutori familiari, la semplice partecipazione abituale e prevalente all'amministrazione dell'azienda è ritenuta sufficiente ai fini dell'iscrivibilità alla gestione previdenziale artigiani, senza necessità di un apporto manuale nel lavoro tecnico-professionale. Se tale partecipazione emerge da accertamento o verifica ispettiva, il soggetto deve essere assoggettato a contribuzione, con le relative comunicazioni previste dall'art. 9-bis.

Punti principali

Effettivo esercizio dell'attività e decorrenza dell'obbligo contributivo

L'obbligo contributivo alla gestione artigiani è collegato all'effettivo svolgimento dell'attività. Per l'avvio dell'impresa artigiana l'interessato presenta, tramite ComUnica, una dichiarazione di possesso dei requisiti; l'iscrizione all'Albo decorre dalla data indicata nella dichiarazione e da tale data sorge anche l'obbligo contributivo, anche se l'Organismo competente stabilisce una decorrenza diversa ai fini dell'albo.

Accertamenti d'ufficio e verifiche ispettive

Se da accertamenti o verifiche ispettive emergono condizioni per l'iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi utili per l'iscrizione all'albo provinciale. L'iscrizione decorre immediatamente e si applica ai procedimenti successivi al 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2011.

Rapporto tra Albo artigiani e previdenza

Le delibere della C.P.A. o di organismi equipollenti hanno efficacia costitutiva ai fini delle agevolazioni, ma non sono vincolanti per l'INPS ai fini previdenziali e assistenziali. L'Istituto può quindi verificare autonomamente la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 6, quinto comma, della l. n. 443/1985.

Requisiti tecnico-professionali e permanenza del contributo

La mancanza dei requisiti tecnico-professionali, se accertata anche successivamente, non esclude l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività. Eventuali variazioni o cancellazioni dall'albo non fanno venir meno il contributo fino alla data della delibera di cancellazione, fermo restando il diritto dell'interessato di dimostrare il mancato esercizio dell'attività tramite i rimedi amministrativi o giurisdizionali previsti.

Collaboratori e coadiutori familiari

La semplice partecipazione abituale e prevalente all'amministrazione dell'azienda è sufficiente per l'iscrivibilità alla gestione artigiani del collaboratore o coadiutore familiare, senza che sia necessario un apporto manuale nel lavoro tecnico-professionale. Se tale partecipazione emerge da accertamento o verifica ispettiva, il soggetto è assoggettato a contribuzione con le prescritte comunicazioni.

Istruzioni operative per le domande tramite ComUnica e per i provvedimenti difformi

Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni presentate tramite ComUnica producono effetti diretti anche ai fini previdenziali, salvo elementi contrari o delibere inopponibili ex art. 43 della l. n. 183/2010. In tali casi l'INPS deve valutare anche l'effettivo esercizio dell'attività e, se necessario, acquisire dichiarazioni dei soggetti interessati. Se la delibera difforme riguarda il venir meno del requisito tecnico-professionale, il contributo resta dovuto fino alla cessazione effettiva dell'attività.

Nuovo contesto normativo e competenze regionali

La circolare ricostruisce l'evoluzione normativa: la l. n. 443/1985 attribuiva all'iscrizione all'Albo efficacia costitutiva solo per le agevolazioni; la legge n. 63/1993 aveva reso vincolanti ai fini previdenziali i provvedimenti delle C.P.A.; l'art. 9 della l. n. 40/2007 ha poi abrogato tale vincolatività. In parallelo, la riforma del Titolo V ha confermato la competenza regionale sulla materia artigianato, senza incidere sulla competenza esclusiva statale in materia previdenziale.

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