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Circolare

Circolare numero 77 del 06-06-2012

A decorrere dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). La circolare contiene, altresì, alcune precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1° giugno 2012, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 si applicano anche a Islanda, Norvegia e Liechtenstein, con estensione delle precedenti istruzioni INPS salvo l’eccezione del regolamento (UE) n. 1231/2010 per i cittadini di Paesi terzi. Vengono inoltre fornite precisazioni sul calcolo delle prestazioni orfanili, che per le liquidazioni con decorrenza successiva al 30 aprile 2012 seguono esclusivamente le regole delle pensioni, e sulla disciplina dei tassi di cambio secondo la decisione H3, applicabile anche ai Paesi SEE dal 1° giugno 2012. Richiamate infine le disposizioni transitorie già indicate nelle circolari precedenti.

Estensione dei nuovi regolamenti UE di sicurezza sociale ai Paesi SEE e precisazioni su prestazioni orfanili, tassi di cambio e disposizioni transitorie

Estensione dei regolamenti UE di sicurezza sociale ai Paesi SEE, precisazioni su prestazioni orfanili e tassi di cambio

La circolare interviene per chiarire l’ambito territoriale di applicazione dei nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale e per fornire precisazioni operative su prestazioni orfanili, tassi di cambio e regole transitorie. Il documento si innesta nel quadro già delineato dalle precedenti circolari INPS richiamate in premessa e aggiorna gli effetti dell’estensione ai Paesi SEE.

Ambito di applicazione territoriale

Dal 1° maggio 2010, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 si applicano agli Stati membri dell’Unione europea. In origine restavano esclusi Islanda, Norvegia e Liechtenstein, appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché la Svizzera e la Groenlandia, per i quali continuavano a trovare applicazione i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.

La circolare precisa poi che, per effetto della Decisione n. 1/2012 del Comitato misto UE-Svizzera, dal 1° aprile 2012 la disciplina dei nuovi regolamenti si applica anche alla Svizzera. Successivamente, per effetto della Decisione n. 76/2011 del Comitato misto SEE, dal 1° giugno 2012 i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 si estendono anche a Islanda, Norvegia e Liechtenstein. L’estensione riguarda le disposizioni richiamate in premessa, con la sola esclusione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011, relativa al regolamento (UE) n. 1231/2010 sui cittadini di Stati terzi.

Prestazioni orfanili

La circolare chiarisce la disciplina applicabile alle prestazioni agli orfani erogate sotto forma di pensione. Con il regolamento (CE) n. 883/2004, dal 1° maggio 2010 tali prestazioni sono disciplinate esclusivamente dalle norme previste per le prestazioni pensionistiche. Di conseguenza, per le liquidazioni con decorrenza dal 1° maggio 2010, in relazione a decessi avvenuti dopo il 31 marzo 2010, devono applicarsi i criteri generali del capitolo 5 del regolamento di base.

Il documento ricorda anche il previgente articolo 78 del regolamento n. 1408/71, secondo cui le prestazioni orfanili erano attribuite a carico di una sola istituzione e senza riduzione pro-rata. Richiama inoltre la modifica introdotta dal regolamento n. 1399/1999, che aveva previsto, in alcuni casi, l’applicazione del pro-rata qualora il dante causa fosse deceduto dopo il 31 agosto 1999 e non avesse fatto valere periodi assicurativi nei regimi indicati nell’Allegato VIII del regolamento n. 1408/71.

Con l’estensione del nuovo quadro normativo ai Paesi SEE dal 1° giugno 2012, la stessa impostazione si applica anche alle prestazioni orfanili spettanti in base all’accordo con Islanda, Norvegia e Liechtenstein e liquidate sotto forma di pensione. Per le liquidazioni con decorrenza dal 1° giugno 2012, in relazione a decessi successivi al 30 aprile 2012, valgono pertanto le norme pensionistiche generali del regolamento n. 883/2004.

Tassi di cambio

La circolare richiama la decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che stabilisce i criteri per determinare il tasso di cambio da utilizzare nell’applicazione dei regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 dal 1° maggio 2010. In via generale, il tasso da applicare è il tasso giornaliero pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

Viene inoltre precisato che la decisione H3 si applica, dal 1° giugno 2012, anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Il richiamo riguarda pensioni, prestazioni non contributive, prestazioni familiari, recuperi e compensazioni.

Disposizioni transitorie

Per i casi interessati dall’entrata in applicazione nei Paesi SEE dal 1° giugno 2012, continuano a valere i criteri previsti dalle disposizioni transitorie già richiamate nelle circolari n. 86 del 2 luglio 2010, punto 11, e n. 88 del 2 luglio 2010, punto 24. La circolare precisa che tali criteri devono essere letti con riferimento alla nuova data del 1° giugno 2012.

In sintesi, il documento aggiorna il perimetro di applicazione dei regolamenti UE di sicurezza sociale, estendendolo ai Paesi SEE, e coordina conseguentemente le regole su prestazioni orfanili, cambi valutari e regime transitorio.

Punti principali

Estensione territoriale dei nuovi regolamenti UE ai Paesi SEE

La nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale, in vigore dal 1° maggio 2010, si applicava inizialmente ai 27 Stati membri dell’Unione europea, restando esclusi Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Groenlandia, per i quali continuavano a valere i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72. La circolare precisa che, in base alla Decisione n. 1/2012 del Comitato misto UE-Svizzera, dal 1° aprile 2012 i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 si applicano anche alla Svizzera. Inoltre, in base alla Decisione n. 76/2011 del Comitato misto SEE, dal 1° giugno 2012 gli stessi regolamenti si applicano anche a Islanda, Norvegia e Liechtenstein. L’estensione riguarda le disposizioni richiamate nelle circolari elencate in premessa, con esclusione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011, relativa al regolamento (UE) n. 1231/2010 sui cittadini di Stati terzi.

Prestazioni orfanili

La circolare precisa che, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004, dal 1° maggio 2010 le prestazioni agli orfani erogate sotto forma di pensione sono disciplinate esclusivamente dalle norme sulle prestazioni pensionistiche. Per le liquidazioni con decorrenza dal 1° maggio 2010, in relazione a decessi avvenuti dopo il 31 marzo 2010, si applicano quindi i criteri generali del capitolo 5 del regolamento. Viene richiamato anche il previgente articolo 78 del regolamento n. 1408/71, secondo cui le prestazioni orfanili erano attribuite a carico di una sola istituzione senza pro-rata, e la successiva disciplina del regolamento n. 1399/1999 che, in alcuni casi, consentiva il calcolo pro-rata. Con l’estensione ai Paesi SEE dal 1° giugno 2012, per le prestazioni orfanili spettanti in base all’accordo con tali Paesi ed erogate in forma di pensione si applica la medesima regola: le liquidazioni con decorrenza dal 1° giugno 2012, riferite a decessi successivi al 30 aprile 2012, seguono le norme pensionistiche generali.

Tassi di cambio e decisione H3

La decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale definisce i criteri per il tasso di cambio da usare nell’applicazione dei regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 dal 1° maggio 2010. In linea generale, deve essere utilizzato il tasso giornaliero pubblicato dalla Banca Centrale Europea. La circolare precisa che la decisione H3, già richiamata nelle circolari precedenti, si applica dal 1° giugno 2012 anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Il riferimento è alle pensioni, alle prestazioni non contributive, alle prestazioni familiari, nonché ai recuperi e alle compensazioni.

Disposizioni transitorie

Per la gestione dei casi interessati dall’entrata in applicazione nei Paesi SEE dal 1° giugno 2012, continuano ad applicarsi i criteri previsti dalle disposizioni transitorie già richiamate nelle circolari n. 86 del 2 luglio 2010, punto 11, e n. 88 del 2 luglio 2010, punto 24, con il necessario adattamento alla nuova data di riferimento del 1° giugno 2012.

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