Circolare numero 84 del 14-06-2012
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. Premessa 1. Campo di applicazione 2. Destinatari 2.1. Coniuge superstite o legalmente separato 2.2. Ex coniuge divorziato superstite 2.3. Più coniugi divorziati superstiti 2.4. Contitolarità di coniuge superstite e più coniugidivorziati 3. Cessazione del diritto 4. Figli minori, studenti o inabili 5. Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario 6. Art. 6, comma 11 bis, della legge 11 novembre 1983, integrazione al trattamento minimo 7. Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari 8. Ulteriori prestazioni collegate al reddito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 18, comma 5, del DL n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, che introduce dal 1° gennaio 2012 una riduzione della pensione ai superstiti spettante al coniuge, quando il matrimonio sia stato contratto dopo i 70 anni del dante causa e con differenza d’età superiore a 20 anni. La riduzione non si applica in presenza di figli minori, studenti o inabili e restano ferme le regole su cumulabilità con i redditi, integrazione al minimo, successione tra coniuge superstite e divorziati, nonché le ulteriori prestazioni collegate al reddito. La circolare chiarisce inoltre i requisiti dei diversi beneficiari, le ipotesi di cessazione del diritto, la ripartizione in caso di più aventi diritto e le modalità di riliquidazione.
Riduzione della pensione ai superstiti nei casi di matrimonio tardivo e differenza d'età elevata
Riduzione della pensione ai superstiti per matrimoni tardivi
La circolare detta le istruzioni applicative dell’art. 18, comma 5, del DL n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, che introduce una riduzione della pensione ai superstiti spettante al coniuge superstite in specifiche ipotesi di matrimonio tardivo e marcata differenza di età tra i coniugi. La disciplina si applica ai decessi intervenuti dal 1° dicembre 2011 e produce effetti dal 1° gennaio 2012, con l’obiettivo di limitare il trattamento nei casi ritenuti anomali dalla norma.
Campo di applicazione e misura della riduzione
La pensione ai superstiti indiretta o di reversibilità spetta, in via ordinaria, al coniuge superstite nella misura del 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato. La circolare precisa che, quando il dante causa abbia contratto matrimonio dopo i 70 anni e tra i coniugi vi sia una differenza di età superiore a 20 anni, la quota spettante al coniuge superstite è ridotta del 10% per ciascun anno di matrimonio mancante al raggiungimento dei 10 anni. Se il matrimonio dura solo una frazione di anno, la riduzione è calcolata in modo proporzionale.
La verifica della riduzione va compiuta dalle strutture territoriali in sede di esame delle domande di pensione ai superstiti presentate per decessi dal dicembre 2011, accertando in concreto:
- che il dante causa non avesse contratto matrimonio oltre i 70 anni;
- che la differenza di età tra i coniugi non superasse i 20 anni;
- che il matrimonio avesse avuto durata almeno decennale, salvo applicazione della riduzione.
Soggetti interessati e decorrenza del trattamento
I destinatari della disciplina sono il coniuge superstite, il coniuge separato legalmente e il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, superstiti di assicurato o pensionato deceduto dal dicembre 2011. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
Per il coniuge superstite il diritto è automatico e non richiede condizioni ulteriori. Il coniuge separato conserva il diritto alla pensione; tuttavia, se la separazione è a lui o lei addebitabile, il trattamento spetta solo se esiste un assegno di mantenimento disposto dal Tribunale. Il coniuge divorziato può ottenere la prestazione se:
- è titolare di assegno divorzile ex art. 5 della legge n. 898/1970;
- non si è risposato;
- il nuovo matrimonio del defunto non esiste, poiché la pensione ai superstiti presuppone che il dante causa non abbia un nuovo coniuge in vita al momento del decesso;
- la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o pensionato è anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- in caso di decesso di assicurato, risultino perfezionati i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla legge.
Concorso tra coniuge superstite e coniugi divorziati
La circolare disciplina anche i casi di concorso tra più soggetti aventi diritto. Quando alla data del decesso esistano più coniugi divorziati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9, secondo comma, della legge n. 898/1970, la ripartizione delle quote è demandata al Tribunale, al quale gli interessati devono rivolgersi per il riconoscimento dei diritti e la determinazione della misura.
L’importo complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione diretta o teorica. Se ai coniugi divorziati concorrono anche figli superstiti dell’assicurato o del pensionato aventi titolo alla reversibilità o indiretta, ai divorziati è riservato il 60% e ai figli spettano le quote previste dalla legge.
In caso di concorso tra coniuge superstite e più coniugi divorziati, il Tribunale provvede alla ripartizione della pensione di reversibilità e, se uno dei titolari perde il diritto, ridetermina le quote tra i restanti. Anche in questa ipotesi il totale attribuibile ai contitolari resta pari al 60% della pensione.
Cessazione del diritto e assegno una tantum
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge superstite o divorziato se questi contraggono nuovo matrimonio. In tale caso spetta un assegno una tantum pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, comprensiva della tredicesima mensilità, calcolata nella misura spettante alla data delle nuove nozze. Se la quota era già liquidata in forma ridotta, l’assegno va determinato sull’importo effettivamente corrisposto.
La circolare precisa inoltre che, se viene meno il diritto di uno dei contitolari, l’altro ha diritto all’intero trattamento pari al 60%. Il diritto all’assegno una tantum si prescrive in dieci anni.
Figli minori, studenti o inabili e divieto di riduzione
La riduzione introdotta dall’art. 18, comma 5, non opera quando vi siano figli minori, studenti o inabili. I figli devono far parte del nucleo familiare alla data del decesso; per i figli studenti e inabili è richiesto anche che fossero a carico del de cuius.
La circolare richiama le categorie di figli equiparati ai legittimi, tra cui:
- figli adottivi e affiliati;
- figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- figli naturali non riconoscibili per i quali il deceduto era tenuto al mantenimento o agli alimenti;
- figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
- figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto;
- nipoti minori con prova della vivenza a carico degli ascendenti;
- minori regolarmente affidati dagli organi competenti.
Se nel nucleo vi sono figli naturali del coniuge superstite o figli nati da un precedente matrimonio di quest’ultimo, le Direzioni territoriali devono verificare che il genitore naturale non abbia l’obbligo di mantenerli, poiché in tal caso le somme rilevano ai fini della verifica dell’effettivo mantenimento da parte del de cuius e del requisito del carico per i figli studenti o inabili. Restano comunque salvi, nei limiti di legge, i diritti di figli, genitori e collaterali alla pensione ai superstiti.
Cumulabilità con i redditi e applicazione dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995
In assenza di figli minori, studenti o inabili, la quota di pensione ai superstiti liquidata secondo il comma 5 dell’art. 18 è soggetta ai limiti di cumulabilità con i redditi previsti dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. La disciplina si applica ai casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge, ai genitori, ovvero a fratelli e sorelle.
La norma comporta l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge. La circolare evidenzia che, ai fini dell’applicazione del comma 41, devono essere considerati i redditi assoggettati a IRPEF di ciascun contitolare e, se necessario, la trattenuta va operata sulla quota spettante al coniuge superstite o all’ex coniuge che possiede redditi influenti.
Integrazione al trattamento minimo
Alle quote di pensione ai superstiti liquidate con sistema retributivo o misto e determinate secondo l’art. 18, comma 5, si applicano le regole sull’integrazione al trattamento minimo. Tuttavia, per i trattamenti con più titolari trova applicazione l’art. 6, comma 11-bis, della legge n. 638/1983, che esclude l’applicazione delle norme sull’integrazione al trattamento minimo alle pensioni ai superstiti plurititolari.
Ne deriva che l’integrazione non è soggetta a limiti reddituali e, in caso di bititolarità, può essere integrata, compatibilmente con il reddito, anche l’eventuale pensione diretta. La circolare ricorda inoltre che un contitolare cittadino comunitario o extracomunitario residente in un altro Stato UE, in uno Stato SEE o in Svizzera non può beneficiare dell’integrazione al minimo per il principio di inesportabilità delle prestazioni non contributive.
Riliquidazione della pensione in caso di cessazione di uno dei contitolari
Nel caso in cui cessi il diritto di uno dei contitolari della pensione ai superstiti, la circolare richiama la precedente circolare n. 159/2003 e il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 17888 del 10 ottobre 2002. Ai fini della riliquidazione rileva la data di decorrenza della stessa: se questa è successiva al 30 settembre 1983, opera il divieto di integrazione al trattamento minimo per superamento del limite reddituale e non è possibile cristallizzare l’importo della pensione.
Alla riliquidazione va comunque applicato l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, con il relativo meccanismo di incumulabilità rapportato ai redditi del beneficiario.
Altre prestazioni collegate al reddito
Ai titolari di pensione ai superstiti liquidata secondo il comma 5 si applicano, se ne ricorrono i presupposti, anche le altre prestazioni collegate al reddito previste dalla normativa vigente. La circolare cita espressamente:
- la maggiorazione sociale;
- l’importo aggiuntivo di euro 154,94;
- la somma aggiuntiva, corrispondente alla quattordicesima mensilità.
La spettanza di tali benefici resta subordinata alle condizioni di legge richiamate per ciascuna prestazione.
Punti principali
Ambito della nuova riduzione sulle pensioni ai superstiti
Dal 1° gennaio 2012 è prevista una riduzione della quota di pensione indiretta o di reversibilità spettante al coniuge superstite, in applicazione dell’art. 18, comma 5, del DL n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011. La misura opera quando il matrimonio con il dante causa sia stato contratto dopo il compimento dei 70 anni da parte di quest’ultimo e vi sia una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni. La riduzione è pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto a 10 anni, con rideterminazione proporzionale in caso di frazione di anno.
Esclusione della riduzione e tutela dei figli
La decurtazione non si applica se vi sono figli minori, studenti o inabili. La circolare precisa che il diritto alla pensione ai superstiti resta comunque riconosciuto anche se il trattamento è erogato in forma ridotta. Per i figli studenti o inabili è richiesto che fossero a carico del de cuius alla data del decesso; vengono inoltre richiamate le categorie di figli equiparati ai legittimi e la necessità di verificare l’effettivo carico familiare.
Soggetti destinatari e decorrenza
La disciplina riguarda coniuge superstite, coniuge separato e coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, superstiti di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Requisiti del coniuge superstite, separato e divorziato
Il diritto del coniuge superstite è automatico e non richiede condizioni soggettive particolari. Il coniuge separato ha diritto alla prestazione; se la separazione è a lui/lei addebitabile, il diritto sussiste solo se è titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. Il divorziato può ottenere la pensione se titolare di assegno divorzile, non risposato, con rapporto assicurativo del defunto anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in caso di decesso dell’assicurato, con requisiti assicurativi e contributivi perfezionati.
Concorso tra più divorziati e tra coniuge superstite e divorziati
In presenza di più ex coniugi divorziati aventi diritto, la ripartizione delle quote è demandata al Tribunale. L’importo complessivo attribuibile ai divorziati è pari al 60% della pensione diretta o teorica. Se concorrono anche figli superstiti, ai divorziati spetta il 60% e ai figli le aliquote previste dalla legge. In caso di concorso tra coniuge superstite e più divorziati, il Tribunale ripartisce la pensione e, in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari, ridetermina le quote tra i restanti; anche in tale ipotesi il totale attribuibile ai contitolari resta il 60%.
Cessazione del diritto e assegno una tantum
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa per coniuge superstite o divorziato in caso di nuovo matrimonio. In tale evenienza spetta un assegno una tantum pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, comprensiva di tredicesima, calcolata nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio; se la quota era già ridotta, si considera l’importo effettivamente corrisposto. Il diritto all’assegno si prescrive in dieci anni.
Cumulabilità con i redditi e integrazione al minimo
In assenza di figli minori, studenti o inabili, la quota di pensione ai superstiti liquidata ai sensi dell’art. 18, comma 5, soggiace ai limiti di cumulabilità dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, con applicazione delle percentuali della Tabella F in relazione ai redditi IRPEF del beneficiario. La circolare richiama anche l’art. 6, comma 11-bis, della legge n. 638/1983 sull’integrazione al trattamento minimo, precisando che non si applica alle pensioni ai superstiti con più titolari; l’integrazione non è soggetta a limiti reddituali e può riguardare, ove compatibile, anche l’eventuale pensione diretta.
Riliquidazione e altre prestazioni collegate al reddito
In caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari si richiama il criterio giurisprudenziale già recepito dalla circolare n. 159/2003, con rilevanza della data di decorrenza della riliquidazione e applicazione del divieto di integrazione al minimo se successiva al 30 settembre 1983. Sono inoltre richiamate le ulteriori prestazioni collegate al reddito eventualmente spettanti ai titolari di pensione ai superstiti: maggiorazione sociale, importo aggiuntivo di euro 154,94 e somma aggiuntiva (quattordicesima mensilità), ove ricorrano i requisiti di legge.
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