Sentenza del 29/09/2016 n. 5639 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento di maggiori costi per manodopera - Presunzione di corrispondenti maggiori ricavi - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione è stata ritenuta non valida. Non è possibile dedurre automaticamente maggiori ricavi dalla sola maggiore incidenza dei costi per manodopera, poiché nel settore edile non è certo né necessario che a un maggiore impiego di lavoratori corrisponda un proporzionale aumento della produzione o dei ricavi. L'accertamento basato esclusivamente su tale correlazione non è quindi sufficiente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori costi per compensi corrisposti "in nero" ai dipendenti e, applicando una percentuale di incidenza del costo del lavoro sul totale dei ricavi, aveva presunto l'esistenza di corrispondenti maggiori ricavi non dichiarati. La contribuente ha contestato la legittimità di questa ricostruzione, sostenendo che l'incremento dei costi di manodopera non dimostra automaticamente un incremento dei ricavi.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 39
La norma disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi, ma la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi deve poggiare su elementi concreti, coerenti e idonei a dimostrare l'effettiva esistenza dei ricavi non dichiarati. La sola maggiore incidenza del costo del lavoro non costituisce, nel settore edile, prova sufficiente di maggiori ricavi.
Massime di principio
- La contestazione di costi per lavoro non dichiarati non consente automaticamente di presumere ricavi occultati di pari o maggiore entità.
- Una presunzione fiscale deve fondarsi su una correlazione economica dimostrata e non su un rapporto percentuale astratto o meramente statistico.
- Nei settori in cui l'impiego di manodopera non determina necessariamente un incremento proporzionale della produzione o dei ricavi, come l'edilizia, l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori.
- L'accertamento può essere considerato insufficiente quando desume i maggiori ricavi esclusivamente dall'aumento dei costi del personale, senza dimostrare l'effettiva realizzazione delle operazioni non dichiarate.
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