Sentenza del 05/06/2015 n. 11638 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la debenza della TARSU per gli anni 2002-2006, sostenendo che i rifiuti prodotti dalla propria attività, tra cui imballaggi in legno, cartone, carta e cartoni, fossero rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e quindi non tassabili. Ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, del D.Lgs. n. 507 del 1993, della L. n. 146 del 1994 e il vizio di motivazione, lamentando che la CTR non avesse adeguatamente spiegato perché tali rifiuti non potessero essere qualificati come speciali. Il Comune ha contestato, in via incidentale, la limitazione della sanzione per omessa denuncia al solo anno 2002.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Ha chiarito che i rifiuti derivanti da attività commerciali e di servizio sono rifiuti speciali non pericolosi, ma possono essere assimilati agli urbani dal regolamento comunale; solo in tal caso, se il servizio è istituito e disponibile, sono soggetti alla TARSU. L'eventuale avvio autonomo al recupero non comporta automaticamente l'esenzione, ma può dare diritto a una riduzione proporzionale alla quantità recuperata, purché adeguatamente documentata. È stata confermata la debenza integrale della TARSU per i 112 mq destinati a uffici, dove si producono rifiuti urbani. Il giudice di rinvio dovrà verificare il contenuto dei regolamenti comunali applicabili, la natura e la delimitazione delle superfici e la documentazione relativa al recupero dei rifiuti. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato assorbito e potrà essere riproposto nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3
Sono rifiuti speciali, tra gli altri, quelli da attività commerciali e quelli da attività di servizio.
I rifiuti prodotti da un'attività commerciale o di servizio sono, in via generale, rifiuti speciali non pericolosi. Tuttavia, possono essere assimilati agli urbani dal Comune secondo qualità e quantità, sulla base del regolamento comunale.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, commi 2, 7
I Comuni stabiliscono l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
Dopo l'abrogazione dell'assimilazione automatica prevista dalla L. n. 146 del 1994, l'assimilazione dei rifiuti delle attività economiche dipende dal regolamento comunale. I produttori possono inoltre sottrarsi alla privativa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, con le conseguenze tariffarie previste dalla legge.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 59, 62 e 67
La TARSU è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, nelle zone in cui il servizio è istituito e attivato.
La TARSU grava sulle superfici occupate o detenute nelle zone servite dal Comune. Sono escluse le superfici dove si formano, per specifiche caratteristiche e destinazione, rifiuti speciali pericolosi, mentre le irregolarità o la mancata effettuazione del servizio possono comportare una riduzione.
D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2
Sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
L'avvio autonomo al recupero di rifiuti assimilati non determina l'esenzione totale dalla TARSU, ma può comportare una riduzione proporzionale, purché il produttore dimostri quantità e recupero mediante idonea attestazione.
L. n. 128 del 1998, art. 17, comma 3
Abrogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39.
L'abrogazione ha eliminato l'assimilazione automatica ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizio, attribuendo rilievo decisivo ai regolamenti comunali.
Massime di principio
- Per stabilire se una superficie aziendale è soggetta a TARSU non basta qualificare astrattamente i rifiuti come commerciali o speciali: occorre verificare il regolamento comunale vigente nell'anno d'imposta e l'eventuale assimilazione agli urbani.
- L'esclusione dalla superficie tassabile riguarda principalmente le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, in particolare pericolosi; il contribuente deve indicare e provare con precisione quali siano tali aree e la loro estensione.
- Uffici e locali amministrativi sono normalmente tassabili per intero, perché producono rifiuti urbani ordinari.
- Il conferimento autonomo dei rifiuti a un operatore autorizzato non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARSU: normalmente dà diritto soltanto a una riduzione proporzionale, se il recupero è documentato e il servizio comunale è istituito e disponibile.
- L'onere di provare i presupposti per l'esclusione o la riduzione della tassa grava sul contribuente, che deve conservare denunce, planimetrie, formulari, contratti e attestazioni dell'impianto di recupero.
- Se il Comune non ha disciplinato correttamente il coefficiente di riduzione, il giudice tributario può determinarlo, senza penalizzare il contribuente per l'inerzia dell'ente.
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