Sentenza del 25/02/2015 n. 717 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tributi locali - Tassa rimozione rifiuti solidi -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che la disciplina pone a carico dei possessori degli immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Pertanto, l’esenzione non opera automaticamente: il contribuente deve indicare tempestivamente le aree ritenute inutilizzabili e fornire prova concreta della loro inidoneità alla produzione di rifiuti. In assenza di tale dichiarazione e di una prova oggettiva, la tassazione resta dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’applicazione della tassa su aree o immobili ritenuti, per loro natura o per il particolare uso, concretamente inidonei alla produzione di rifiuti. La questione riguardava l’esenzione prevista per tali superfici e, in particolare, l’onere del contribuente di dichiarare nella denuncia originaria o in quella di variazione le condizioni oggettive di inutilizzabilità e di dimostrarle con elementi obiettivi direttamente rilevabili o con idonea documentazione.
Norme richiamate
Articolo non specificato del testo normativo sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
La disposizione pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.
Il possesso o la detenzione dell’immobile fa presumere la produzione di rifiuti, salvo prova contraria del contribuente.
Comma 2 della disposizione sull’esenzione delle aree inidonee alla produzione di rifiuti
Sono esenti le aree inidonee alla produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso.
L’esenzione riguarda solo superfici oggettivamente inutilizzabili ai fini della produzione di rifiuti e deve essere fatta valere mediante apposita denuncia e prova documentale o fattuale.
Massime di principio
- La tassa rifiuti si applica in via presuntiva agli immobili posseduti o detenuti, senza che l’ente debba dimostrare caso per caso la concreta produzione di rifiuti.
- L’esenzione per superfici inutilizzabili non è automatica: il contribuente deve dichiarare le aree escluse nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione.
- La mera allegazione che un’area non venga utilizzata o non produca rifiuti non è normalmente sufficiente; occorrono elementi oggettivi, verificabili direttamente o attraverso documentazione idonea.
- In caso di contestazione, l’onere di provare l’inidoneità alla produzione di rifiuti grava sul contribuente che invoca l’esenzione.
- Per prevenire l’imposizione, è opportuno descrivere con precisione le superfici interessate, le ragioni della loro inutilizzabilità e conservare planimetrie, fotografie, autorizzazioni, documenti tecnici o altri riscontri oggettivi.
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